COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Abano Calcio S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Antonioli Paolo – Campionato Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Abano Calcio S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Antonioli Paolo – Campionato Eccellenza La Società Abano Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 21/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Antonioli Paolo perchè :”espulso dal campo, offendeva l’arbitro dopo l’espulsione, nonché tentava di aggredire un tesserato avversario e, successivamente, ne spintonava più volte un altro che cercava di calmarlo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Abano Calcio S.r.l.; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua, anche in considerazione del ruolo svolto dall’Antonioli nell’ambito della squadra (Capitano); tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; considerato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Abano Calcio S.r.l.; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Antonioli Paolo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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