COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Colceresa MPM Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Squalifica sino al 24/12/2012 allenatore Berto Eros – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Colceresa MPM
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Squalifica sino al 24/12/2012 allenatore Berto Eros – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Colceresa MPM ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 49 del 28/11/2012 con la quale ha inflitto il provvedimento della squalifica sino al 24/12/2017 a carico dell’allenatore Berto Eros.
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame il ricorso proposto dall’A.S.D. Colceresa MPM relativo al provvedimento sanzionatorio sino al 24/12/2012 a carico del proprio allenatore Berto Eros e lo dichiara inammissibile.
Infatti la suddetta sanzione non é impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (provvedimento non superiore ad un mese).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Colceresa MPM;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 24/12/2012 a carico dell’allenatore Berto Eros;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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