COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Stroppare Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2012 – Squalifica per otto giornate giocatore Sette Nicolas – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Stroppare Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2012 – Squalifica per otto giornate giocatore Sette Nicolas – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Stroppare Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel C.U. n. 43 del 14/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per otto giornate a carico del calciatore Sette Nicolas perchè : “al triplice fischio finale, l'Arbitro veniva fatto oggetto di frase irriguardosa da un giocatore che non riusciva ad identificare in quanto immediatamente accerchiato da alcuni giocatori della Società Stroppare, uno dei quali lo colpiva alla nuca con un leggero schiaffo ed un'altro cercava di colpirlo con un calcio. Il G.S. ha sanzionato il capitano della Società Stroppare SETTE NICOLAS con la squalifica per 8 giornate, per l'atto di violenza ai danni dell'arbitro, facendo presente allo stesso che può indicare l'esecutore materiale del fatto per poi poter trasferire la suddetta sanzione”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Stroppare Calcio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società munito di delega come risulta da documento in atti, che si é riportato al contenuto del ricorso; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato il referto di gara ed il supplemento: ritenuto che non sono emersi elementi per modificare il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado, quanto al destinatario della sanzione; ritenuto peraltro che la sanzione applicata, con riferimento ai fatti esposti dall’arbitro, possa essere meglio determinata in sei giornate di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.D. Stroppare Calcio; - di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Sette Nicolas. La tassa reclamo non é stata versata.
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