COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Porto – Legnago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 36 del 26/10/2012 –Rifusione danni alla Società Bovolone per danni alle strutture dell’impianto sportivo, gara Bovolone-Porto del 21/10/2012 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Porto - Legnago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 36 del 26/10/2012 –Rifusione danni alla Società Bovolone per danni alle strutture dell’impianto sportivo, gara Bovolone-Porto del 21/10/2012 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Porto di Legnago (VR) ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 26/10/2012 con la quale é stato disposto – per responsabilità oggettiva (art. 4, 5° comma C.G.S.) il risarcimento del danno arrecato alla Società Bovolone (alla porta dello spogliatoio adibito per la Società Porto), in occasione della gara emarginata, dietro presentazione di fattura quietanzata da parte della Società Bovolone. La Commissione Disciplinare Territoriale visto il ricorso avanzato dall’U.S.D. Porto; vista la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il provvedimento del giudice sportivo in questione deve intendersi come un invito alle società, rispettivamente, di pagare i danni e di fornire la documentazione idonea a comprovare l’ammontare; considerato pertanto che allo stato non ricorrono gli estremi per configurare l’insorgere di una controversia economica tra società, che farebbe scattare la competenza della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 49, comma 3, lettera a) del C.G.S., dovendosi invece in ogni caso escludere la giurisdizione del giudice ordinario P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Porto con ogni conseguente effetto.
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