COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso San Paolo Padova S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2012 – Inibizione Presidente Rebellato Paolo sino 31/1/2014 – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso San Paolo Padova S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 43 del 14/11/2012 – Inibizione Presidente Rebellato Paolo sino 31/1/2014 – Campionato Giovanissimi Regionale La Società San Paolo Padova S.r.l. ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 43 del 14/11/2012, con la quale ha inflitto la sanzione della inibizione sino al 31/1/2014 a carico del Presidente Rebellato Paolo : “perché alla sospensione della gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, iniziò ad insultare e spingere per 3-4 volte il direttore di gara costringendolo ad entrare nel proprio spogliatoio, ove reiterava il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, accompagnando il tutto con linguaggio blasfemo. Tale situazione é accaduta dinanzi a dirigenti e atleti di entrambe le squadre in età giovanissima (anno 1999) e pertanto la sanzione é stata aggravata in considerazione del mancato rispetto al ruolo educativo dovuto dai dirigenti societari particolarmente in ambito giovanile”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società San Paolo Padova S.r.l.; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente assistito da legale; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione nei confronti del Sig. Rebellato in relazione al complessivo sviluppo della vicenda possa essere rideterminata nell’inibizione sino al 31/10/2013 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società San Paolo Padova S.r.l.; - di ricondurre al 31 Ottobre 2013 la sanzione della inibizione a carico del Presidente Rebellato Paolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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