COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.D. Primavera 99 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Braga Luca – Campionato Allievi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso G.S.D. Primavera 99
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Braga Luca – Campionato Allievi Provinciale
La Società G.S.D. Primavera ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 21/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Braga Luca perchè : “per aver commesso un grave fallo di gioco a carico di un avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal G.S. Primavera 99;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato, precisando, altresì, trattarsi di un fallo di gioco sull’ultimo uomo;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che la sanzione nei confronti del Calciatore Braga possa essere rideterminata nella squalifica più congrua di due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal G.S.D. Primavera 99;
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Braga Luca.
La tassa reclamo non é stata versata.
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