COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. Luigi GORZA – Dirigente Accompagnatore U.S. Feltreseprealpi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. Luigi GORZA – Dirigente Accompagnatore U.S. Feltreseprealpi *della Società U.S. Feltreseprealpi La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/10/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Luigi GORZA – Dirigente accompagnatore U.S. Feltreseprealpi “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere, in qualità di accompagnatore ufficiale, inserito in lista e schierato irregolarmente in campo, in occasione della gara della Categoria “Pulcini” disputata in data 3.6.2012, il calciatore Toniolo Francesco, d’età inferiore a quella stabilita dal Regolamento della manifestazione sportiva, come specificato in dettaglio nell’atto di deferimento allegato”. le Società U.S. Feltreseprealpi “Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato tesserato”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 27/11/2012 sono risultati presenti : il Sig. Luigi GORZA Dirigente Accompagnatore U.S. Feltreseprealpi la Società U.S. Feltreseprealpi rappresentata dal Sig. (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente ai soggetti deferiti le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 4/12/2012, le stesse, hanno richiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e il Rappresentante della Procura, vista la disponibilità manifestata dalle suddette parti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e all’art. 24 del C.G.S., considerato che il Sig. Gorza ha dimesso chiarimenti scritti che hanno dimostrato collaborazione fattiva ed ammissione di responsabilità. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Luigi GORZA Dirigente Accompagnatore U.S. Feltreseprealpi : inibizione per giorni venti a carico dell’U.S. Feltreseprealpi ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 e 24 del C.G.S. e congrue le sanzioni indicate, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. Luigi GORZA Dirigente Accompagnatore U.S. Feltreseprealpi : inibizione per giorni venti - a carico dell’U.S. Feltreseprealpi ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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