COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. PINAMONTE Giorgio – Presidente A.S.D. Valdadige *della Società A.S.D. Valdadige

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. PINAMONTE Giorgio – Presidente A.S.D. Valdadige *della Società A.S.D. Valdadige Sciogliendo la riserva pubblicata nel Comunicato del C.R.V. n. 23 del 5/9/2012, con la quale la C.D.T. sospendeva il giudizio nei confronti delle parti indicate in oggetto, ravvisando la necessità di dover acquisire ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C. circa le modalità adottate dalla Società ASD Valdadige in occasione delle richieste di tesseramento del tecnico Tacconi Mauro avvenute nelle stagioni sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza fissata per l’11/12/2012. Nell’udienza dell’11/12/2012 sono risultati presenti : il Sig. Giorgio PINAMONTE Presidente A.S.D. Valdadige la Società A.S.D. Valdadige rappresentata dal Sig. Giorgio Pinamonte il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. La C.D.T., preliminarmente, informa di aver appurato che le modalità corrette per procedere al tesseramento degli allenatori sono riportate dal Settore Tecnico nel proprio sito Internet, modalità che la Società Valdadige poteva quindi facilmente acquisire. Il Rappresentante della Procura Federale Dott. Salvatore Sciuto ha proceduto ad esporre le ragioni per le quali ritiene sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti, già illustrate nella precedente udienza del 2/9/2012. Sentite le parti deferite presenti alla riunione odierna, le stesse, hanno richiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e il Rappresentante della Procura, vista la disponibilità manifestata dalle suddette parti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Giorgio PINAMONTE Presidente A.S.D. Valdadige : inibizione per giorni 40 a carico dell’A.S.D. Valdadige ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. e congrue le sanzioni indicate, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Giorgio PINAMONTE Presidente A.S.D. Valdadige : inibizione per giorni 40 a carico dell’A.S.D. Valdadige ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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