COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SOTTILI RICCARDO FINO AL 30.6.2013 E A CARICO DEL SIG. BARTOLOZZI VENANZIO FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012 (Gara: LIDO DI OSTIA – ESTENSE del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Under 21 Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SOTTILI RICCARDO FINO AL 30.6.2013 E A
CARICO DEL SIG. BARTOLOZZI VENANZIO FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012
(Gara: LIDO DI OSTIA – ESTENSE del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Under 21
Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società LIDO DI OSTIA, anche in sede di audizione, ha
voluto porre in evidenza i fatti accaduti a fine gara, dopo che l’arbitro durante il recupero aveva
concesso un calcio di rigore alla squadra avversaria con il quale veniva pareggiato l’incontro.
Rimaneva sorpresa, la ricorrente, che il proprio calciatore SOTTILI RICCARDO possa essere
l’autore di comportamenti aggressivi nei confronti dell’arbitro, in quanto sostituito al 30mo del
secondo tempo per infortunio muscolare, non avrebbe potuto raggiungere il direttore di gara, in
quanto non era in grado nemmeno di camminare. Anche in sede di audizione, il Dirigente della
Società, ha ribadito con forza tale concetto.
Per quanto riguarda il comportamento dell’assistente di parte, BARTOLOZZI VENANZIO, pone in
evidenza che, a fine gara, il predetto assistente si adoperava esclusivamente per sedare gli animi che si erano accesi tra i partecipanti all’incontro, in conseguenza di un finale caotico.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara , ha ritenuto opportuno, anche in considerazione di quanto riferito dalla reclamante, di convocare l’arbitro presso questo Organo di Giustizia Sportiva. Il Direttore di gara, dinanzi ad alcune precisazioni richieste, ha confermato integralmente il contenuto del referto arbitrale, precisando di aver riconosciuto il SOTTILI, quale autore dei comportamenti addebitatigli, con assoluta certezza, in quanto al momento della sostituzione, protestava ripetutamente mentre usciva dal terreno di giuoco, per cui lo aveva fissato bene in mente. Precisa sempre l’arbitro, che il SOTTILI, si posizionava sul cancello di uscita del campo, togliendosi la maglia di giuoco. In merito al comportamento del BARTOLOZZI ci tiene a precisare che lo stesso non prendeva parte per sedare gli animi, così come detto dalla reclamante, ma che a fine gara lo strattonava e spintonava con forza. L’arbitro ha voluto anche confermare il fattivo comportamento tenuto nella circostanza, dal Dirigente BORGIA MASSIMO, il quale unitamente al portiere e massaggiatore della squadra, si adoperava fattivamente per riportare la calma in campo ed evitare ulteriori conseguenze alla persona dell’arbitro. Questo Organo di Giustizia Sportiva, nel rilevare come più volte detto, che in caso di discordanza tra quanto scrive la reclamante e quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto del referto arbitrale, che è da considerarsi fonte degna e primaria di prova. Detto ciò, comunque, questa Commissione Disciplinare ritiene che per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore SOTTILI si possa addivenire ad un lieve ridimensionamento della pena, tenuto conto che il direttore di gara, nella circostanza, non ha subito alcuna conseguenza fisica. Per l’assistente di parte, BARTOLOZZI VENANZIO, non si ritiene, invece, che ci siano margini di accoglimento, in considerazione dei reiterati comportamenti manifestatisi con strattonamenti e spintonamenti nei confronti dell’arbitro. Conseguentemente, questa Commissione
DELIBERA
di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore SOTTILI RICCARDO al 30.4.2013, mentre viene confermata la squalifica fino al 30.6.2013 a carico dell’assistente di parte Sig. BARTOLOZZI VENANZIO. La tassa reclamo va restituita.
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