COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 SEGUITO GARA VIGOR SENIGALLIA/CORRIDONIA DEL 2.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 SEGUITO GARA VIGOR SENIGALLIA/CORRIDONIA DEL 2.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Vigor Senigallia l’ammenda di € 500,00 per avere durante la gara un esiguo gruppetto di propri tifosi tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria quando questi entrava in possesso del pallone. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Vigor Senigallia deducendo la tenuità dei fatti e chiedendo, quindi, l’annullamento della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante che alcuni propri sostenitori, in numero di due o tre, peraltro subito azzittiti da altri presenti, offesero il calciatore della squadra avversaria che, non visto dagli ufficiali di gara, commise una grave scorrettezza nei confronti di un giocatore locale. Il tutto però senza alcun contenuto di discriminazione razziale, senza mai fare riferimento ed indipendentemente dal colore della pelle del calciatore, ininfluente e del tutto avulso dal contesto della protesta nei suoi confronti. A sostegno della propria versione dei fatti la reclamante produceva il filmato della gara de quo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, in parziale riforma del gravato provvedimento, possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito - la cui qualificazione giuridica attribuitagli dal primo Giudice appare condivisibile - tenuto conto delle sanzioni applicate per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Vigor Senigallia e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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