COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. A.C. Lonigo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 5/12/2012 – Squalifica allenatore Battistella Maurizio sino al 30/11/2013 – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. A.C. Lonigo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 5/12/2012 – Squalifica allenatore Battistella Maurizio sino al 30/11/2013 – Campionato Allievi Regionale La Società A.S.D. A.C. Lonigo ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel C.U. n. 50 del 5/12/2012 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 30/11/2013 a carico dell’allenatore Battistella Maurizio : “invitato ad uscire dal campo per le continue e pressanti proteste maschiliste nei confronti dell'arbitro, entrava nel terreno di giuoco con tono minaccioso e, rivolgendosi allo stesso con insistenti offese, insulti e minacce, colpendolo al volto con schizzi di saliva; invitato nuovamente ad uscire dal campo reiterava le offese accompagnate da linguaggio blasfemo. Tale atteggiamento persisteva fino al termine della gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. A.C. Lonigo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante legale della Società insieme all’allenatore Battistella; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il referto di gara e relativo supplemento, ribadendo inoltre che almeno due bestemmie sono state pronunciate in due diverse circostanze dal Battistella ad alta voce, tali da essere sentite a distanza; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare equa in base ai fatti acclarati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. A.C. Lonigo; - di confermare la squalifica sino al 30/11/2013 a carico dell’allenatore Battistella Maurizio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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