COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : * del Sig. Eder Henrique SALOMAO – Calciatore tesserato USD Atletico Arzignano (all’epoca dei fatti) * della Società U.S.D. Atletico ArzignanoCornedo (per effetto di fusione tra Atletico Arzignano e Real Cornedo C 5)1

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : * del Sig. Eder Henrique SALOMAO – Calciatore tesserato USD Atletico Arzignano (all’epoca dei fatti) * della Società U.S.D. Atletico ArzignanoCornedo (per effetto di fusione tra Atletico Arzignano e Real Cornedo C 5)1 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/9/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Eder Henrique SALOMAO – Calciatore tesserato USD Atletico Arzignano (all’epoca dei fatti) per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1,2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere, in occasione della gara ArzignanoFutsal – Dibiesse Calcetto Miane del 27/4/2012, valevole per l’ultima giornata del Campionato Regionale Veneto di Calcio a Cinque di Serie C1, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S.D. Atletico Arzignano, con le modalità specificate nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura e nella relazione allegata agli atti del procedimento; la Società U.S.D. Atletico ArzignanoCornedo (per effetto di fusione tra Atletico Arzignano e Real Cornedo C 5) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4 e dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Salomao. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 13/11/2012 sono risultati presenti : la Società U.S.D. Atletico Arzignanocornedo rappresentata dal Sig.Tolio Riccardo come da delega in atti; il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C. Non é comparso il giocatore Eder Henrique Salomao, pur regolarmente convocato Il Delegato della Società Arzignano ha chiesto un breve rinvio al fine di valutare la possibilità di produrre eventuali memorie difensive. Tale richiesta viene approvata sia dal Rappresentante della Procura, che dalla Commissione Disciplinare, che stabiliscono il rinvio del procedimento nell’udienza fissata per il 18/12/2012. Nell’udienza del 18/12/2012 sono risultati presenti : la Società USD Atletico Arzignanocornedo rappresentata dal Sig. Tolio Riccardo, assistito dall’Avv. Giuseppe Prencipe; il giocatore Eder Henrique Salomao rappresentato, per delega in atti, dall’Avv. Giuseppe Prencipe; il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 18/12/2012, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : - a carico dell’U.S.D. Atletico Arzignanocornedo : a) un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie “B” 2012/2013; b) ammenda di € 500; - a carico del giocatore Eder Henrique Salomao : squalifica per anni due I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. e congrue le sanzioni indicate, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti : P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico dell’U.S.D. Atletico Arzignanocornedo : a) un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie “B” 2012/2013; b) ammenda di € 500; - a carico del giocatore Eder Henrique Salomao : squalifica per anni due I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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