LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo Giuseppe SICLARI/F.C. CASERTANA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 20/12/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo Giuseppe SICLARI/F.C. CASERTANA CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2012 il sig. Angelo Giuseppe SICLARI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C. CASERTANA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.8.490,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.510,00
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.CASERTANA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Angelo Giuseppe SICLARI della somma di €.6.510,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto previsto dall'art.94 ter comma 1
delle N.O.I.F.
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