CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 18/12/2012 (Ordinanza istruttoria collegiale) – sig. Sergio Mignardi/Federazione Italiana Hockey

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 18/12/2012 (Ordinanza istruttoria collegiale) - sig. Sergio Mignardi/Federazione Italiana Hockey L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2012, presentato in data 16 ottobre 2012 da Sergio Mignardi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fontana contro la Federazione Italiana HOCKEY (F.I.H.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori, contro Luca Di Mauro – presidente pro tempore della F.I.H.- rappresentato e difeso dall’avv. prof. Guido Valori, contro il CUS Catania nonché, in qualità di controinteressati, contro i consiglieri federali eletti nell’assemblea tenutasi in data 22/23 settembre 2012, nelle persone di Giovanni Admo Rossi, Giuseppe Palmieri, William Grivel, Vincenzo Corso, Luca Pisano, Giuseppe Rosciano, Sebastiano Scalisi, Eugenio Ardito, Stefania Spagnulo, Marco Saviatesta non costituitisi in giudizio e contro il Revisore dei Conti eletto nella medesima assemblea (nella persona del dott. Sergio Rossi), non costituitosi in giudizio per l’annullamento e la ripetizione dell’assemblea elettiva della Federazione Italiana Hockey, tenutasi in data 22/23 settembre 2012, e degli atti ad essa collegati, preparatori, connessi e successivi, uditi, nell’udienza del 12 dicembre 2012, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avv. Giovanni Fontana per il ricorrente e l’avv. prof. Guido Valori per la F.I.H. e per Luca Di Mauro, presidente pro tempore della F.I.H.. RITENUTO IN FATTO Con ricorso, depositato il 16 ottobre 2012 ed iscritto al n. 22 dello stesso anno, Sergio Mignardi, quale candidato presidente della F.I.H., ha impugnato avanti a questa Alta Corte i risultati della Assemblea elettiva (22-23 settembre 2012) della F.I.H. per il rinnovo delle cariche federali; in particolare, ha richiesto la ripetizione dell’Assemblea e delle relative elezioni, deducendo: 1) sulla competenza dell’Alta Corte: dall’oggetto della controversia sulla validità di Assemblea elettiva discende sia la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, sia - atteso anche il rilievo esterno della materia elettorale (degli organi al vertice di Federazione) - la indisponibilità del diritto fatto valere alla luce della giurisprudenza di questa Alta Corte. Quindi, dalla mancanza di ricorso in sede di giustizia federale nella materia risulta la proponibilità del ricorso avanti all’Alta Corte; 2) nel merito: a) nullità, invalidità, annullabilità del computo delle società ammesse al voto e dei voti attribuiti, in relazione alla convocazione del 30 luglio 2012, alla previsione dell’art. 8 del Regolamento Organico (anno agonistico dal 1° settembre al 31 agosto successivo), all’art, 17, comma 6, Statuto F.I.H. (partecipazione degli affiliati in base all’attività agonistica nell’anno sportivo precedente alla convocazione dell’Assemblea, tenuto altresì conto dell’art. 42, comma 1, lett. c, del Regolamento organico nonché dell’art. 21, comma 2, dello Statuto), laddove invece è stata presa a parametro l’attività svolta nel medesimo anno 2011/2012 di convocazione dell’Assemblea; b) invalidità dell’Assemblea regionale siciliana del 7 settembre 2012, in relazione, tra l’altro, all’apertura del seggio prima dell’ora prevista, con conseguente invalidazione di 12 voti dei relativi delegati regionali; c) invalidità dei voti del Cus Catania, inesistenza/invalidità della sua affiliazione: d) “doping dei voti” per aumento delle società sportive e dei voti siciliani, ed in più in base ad anno errato; e) partecipazione di una minima parte degli allenatori tesserati, il requisito doppio previsto dall’art. 18, comma 1 b), dello Statuto (tesserato e licenza ingaggio da società), contrasterebbe con la legge Melandri; f) mancata trasparenza, imparzialità e buon andamento della F.I.H., mancanza di lealtà e fair play, in relazione al fatto che al candidato ricorrente sarebbe stata reclusa la disponibilità dell’elenco dei candidati regionali per la quota tecnici ed atleti per indirizzare programmi e farsi conoscere all’assemblea; non gli sarebbe stata concessa la proiezione di slides sul programma; solo alle ore 13.30, a seguito di rinnovata richiesta e ad operazioni elettorali quasi terminate, gli sarebbe stato fornito il prospetto dei voti ammessi, senza indicazione delle società ammesse e dei relativi voti, dei votanti in proprio o per delega, malgrado ulteriore richiesta, rimasta senza esito, come la ulteriore domanda di accesso agli atti; manchevolezze nel verbale e nella procedura, tra le quali quella in ordine alle richieste di utilizzare il proiettore, all’adozione di una serie di atti (con erogazioni di danaro) al solo scopo di captare la benevolenza, con alterazione della parità dei partecipanti alla competizione e ad un complesso di azioni con mancanza di trasparenza ed imparzialità. Con ordinanza presidenziale 24 ottobre 2012 è stata disposta una serie di adempimenti istruttori mediante acquisizione documentale e chiarimenti documentati, in parte non completamente adempiuti. Si è costituita la F.I.H. che, con memoria 25 ottobre 2012, ha ampiamente contestato sia l’ammissibilità e l’ampiezza delle richieste anche in relazione ai poteri della Corte adita, sia tutti i motivi di ricorso, sostenendo, tra l’altro, che l’attività agonistica ufficiale della F.I.H. termina il 30 giugno di ogni anno, di modo che, ai fini della valutazione della attività, non aveva alcun senso prendere a parametro l’anno precedente, che poteva essere valutato ai fini della attribuzione del numero dei voti assegnati solo nel caso di attività sportiva in itinere, richiedendosi una stagione conclusa; l’assemblea era stata celebrata anticipatamente su richiesta del Coni, anziché nel corso dell'attività agonistica; l’attribuzione del diritto di voto (base e plurimi aggiuntivi) era correttamente avvenuta a favore delle società con anzianità di almeno 12 mesi di affiliazione dalla celebrazione dell’assemblea e che avessero svolto nella stagione 2011/2012 (già conclusa al momento della convocazione) attività sportiva. Con ulteriori memorie del 5 dicembre 2012 (difesa FIH) e del 7 dicembre 2012 (difesa ricorrente) le parti hanno illustrato le loro posizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Di fronte alla persistente contestazione tra le parti sull’anno di riferimento per il calcolo della attribuzione dei voti a ciascun elettore, salvo ed impregiudicato l’esame di ogni eccezione e richiesta delle parti, compresa quella sulla interpretazione di anno sportivo se identico o meno ad anno agonistico e stagione terminata, si manifesta l’esigenza preliminare di chiarire in punto di fatto uno dei profili sollevati dalla difesa della Federazione resistente, cioè se dopo la data 30 luglio 2012, di convocazione dell’assemblea, vi sia stata attività comunque rilevante ai fini della attribuzione di voti. Pertanto deve essere disposto che la Federazione Italiana Hockey fornisca chiarimenti documentati per il periodo dal 30 luglio 2012 al 31 agosto 2012 su tutta la eventuale attività sportiva o agonistica compiuta nell’ambito di competenza, chiarendo in ogni caso la rilevanza o meno ai fini della prevista attribuzione dei voti. Assegna alla Federazione e alle parti intimate con il ricorso il termine del 12 gennaio 2013, ore 12.00, per il deposito degli atti indicati, insieme ad una relazione illustrativa e al ricorrente il termine del 26 gennaio 2013, ore 12.00, per eventuale integrazione istruttoria o richiesta di acquisizione di prove o altre deduzioni; con obbligo per ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione eventualmente in via telematica. P. Q. M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DISPONE gli adempimenti istruttori come in motivazione; DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori utilizzando il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 12 dicembre 2012 Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 18 dicembre 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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