CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 18/12/2012 (Ordinanza istruttoria collegiale) – Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri/sig. Gabriele Tibaldo/sig. Emilio Bicocchi

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 18/12/2012 (Ordinanza istruttoria collegiale) - Circolo Ippico Uccellina/Federazione Italiana Sport Equestri/sig. Gabriele Tibaldo/sig. Emilio Bicocchi L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, prof. Roberto Pardolesi, Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24 del 2012, in data 17 ottobre 2012, proposto da Circolo Ippico Uccellina ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Patrizia Teramo, anche nella qualità di tesserata FISE rappresentante dei cavalieri, rappresentata e difesa dall’ avvocato Francesco Vanni, contro Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Nicoletti e Luigi Medugno, e contro Gabriele Tibaldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Valle e Letizia Mazzarelli, ed Emilio Bicocchi, non costituito per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare: - del verbale in data 24 settembre 2012 per atto Notaio Adriana Iantaffi di Camaiore, rep. N. 49646, racc. n. 15889, della seduta dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva della FISE, tenutasi a Forte dei Marmi il giorno 10 settembre 2012, per il rinnovo delle cariche federali, quadriennio olimpico 2013-2016, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alle cariche, rispettivamente, di Consigliere dirigente e di Consigliere rappresentante dei cavalieri, i tesserati signori Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, anche di estremi e contenuto ignoti, ivi espressamente inclusi il “Verbale Verifica candidature”, costituente allegato “A” dell’atto pubblico impugnato, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 53, comma 5, dello Statuto FISE, si è comunicato che sono regolarmente pervenute le candidature alla carica di Consigliere dirigente della FISE di Gabriele Tibaldo, e alla carica di Consigliere rappresentante dei cavalieri della FISE di Emilio Bicocchi, nonché, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto allegato a quello impugnato con il presente ricorso; nelle conclusioni per l’accoglimento del ricorso e per l’effetto declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere federale della F.I.S.E. degli anzidetti controinteressati Tibaldo e Bicocchi o per l’annullamento della loro elezione alla carica; Visti il ricorso e gli allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.E. e di Gabiele Tibaldo l’ordinanza presidenziale di questa Alta Corte 24 ottobre 2012 e i relativi adempimenti; Uditi sommariamente i difensori delle parti costituite; Rilevato che l’ambito delle contestazioni e delle richieste coinvolge la eleggibilità alle cariche e la decadenza, rispettivamente, di Consigliere dirigente e di Consigliere rappresentante dei cavalieri, dei tesserati F.I.S.E. Gabriele Tibaldo ed Emilio Bicocchi; Ritenuta l’esigenza: -a) di acquisire, ai fini della interpretazione dell’art. 53 dello Statuto F.I.S.E., sia le corrispondenti norme dello Statuto F.I.S.E. precedente a quello del 2012 (depositato agli atti), sia eventuali testi normativi corrispondenti all’attuale art. 53 anzidetto, in precedenza formulati nel corso della elaborazione del nuovo Statuto, sia le norme relative al doping di cavalli (comunque relative a sostante vietate e/o medicamentose) anteriori a quelle attuali (ed esibite) sia della F.E.I. (2010) sia della F.I.S.E. (2012), ed inoltre ogni disposizione corrispondente al predetto art. 53 dello Statuto nella elaborazione dello Statuto fino alla sua approvazione definitiva; -b)- di accertare se gli organi federali competenti abbiano compiuto verifiche e si siano pronunciati espressamente sulla pretesa ineleggibilità e/o decadenza (per “mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione […] dei requisiti”) dei controinteressati Gabiele Tibaldo ed Emilio Bicocchi, in relazione agli invocati (nel ricorso) commi 5 e 7 dell’art. 53 dello Statuto F.I.S.E., a parte il parere dell’Ufficio legale F.I.S.E. 2 ottobre 2012, peraltro su istanza di Pietro Bianconi; - c) di accertare se e con quali mezzi sia stato reso pubblico o comunque divulgato (con le relative date risultanti documentalmente) l’elenco dei candidati a Consigliere federale quote cavalieri e dirigenti, ovvero ne sia stata data comunicazione alle ricorrenti associazione e all’avv. Patrizia Teramo, rappresentante dei cavalieri; -d) di acquisire copia integrale dello Statuto vigente, delle relative norme di attuazione e di ogni eventuale altra disposizione che regoli i rimedi e i ricorsi endofederali: e pertanto, in relazione alla complessità delle acquisizioni ed accertamenti richiesti, di disporre: 1.- una verificazione sugli atti esistenti presso la Federazione e eventualmente presso il Coni, in modo da acquisire gli elementi suindicati alle lett a), b) e d); 2. - che le verificazioni e le acquisizioni anzidette siano compiute dall’Avvocato Alessandro Camilli, Responsabile Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso del Coni, con le seguenti modalità: A) previa comunicazione dell’inizio, con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo e-mail o fax agli avvocati difensori delle parti costituite e alla Federazione, con indicazione dell’ora e giorno e del luogo presso la sede della Federazione in Roma; B) con facoltà di stabilire altra sede per gli eventuali ulteriori adempimenti, previo avviso anche a verbale, e di acquisire copie di atti ritenuti necessari per il completo adempimento della verifica, oltre quelli espressamente indicati; C) redigere: 1) verbale delle operazioni compiute, raccogliendo gli atti da reperire in fascicoli o buste aperte, allegando l’elenco contenente sommaria indicazione del contenuto, riferito anche alla numerazione degli adempimenti disposti dalla presente ordinanza; 2) una relazione finale ad operazioni espletate, con nota delle spese affrontate ed eventualmente anticipate dal Coni. F) Gli anzidetti adempimenti saranno compiuti normalmente con la presenza del Segretario generale della F.I.S.E. (limitatamente agli adempimenti presso agli uffici della stessa Federazione) e dei soli avvocati delle parti costituite, facoltizzati ad eventuali richieste integrative nei limiti ed entro le finalità dei singoli adempimenti (sempre nell’ambito dei profili dedotti in ricorso) e ad osservazioni scritte da allegare al verbale. P.Q.M dispone gli adempimenti istruttori come in motivazione, assegnando all’incaricato della verificazione il termine per il deposito del 29 gennaio 2013, ore 12.00; Si riserva ogni altro provvedimento, compresa la fissazione dell’udienza di discussione, dopo l’espletamento dell’istruttoria. Si comunichi alla Federazione e alle parti costituite utilizzando la via telematica. Roma, 18 dicembre 2012 Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Depositato in Roma il 18 dicembre 2012 Il Segretario F.to Alvio La Face
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