COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 03.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. REAL ALBEROBELLO – A.C.D. CELLE DI SAN VITO del 16 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. REAL ALBEROBELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DIAMANTE Pierluigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 03.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. REAL ALBEROBELLO – A.C.D. CELLE DI SAN VITO del 16 Dicembre 2012.
(Reclamo della A.S.D. REAL ALBEROBELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DIAMANTE Pierluigi di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
ritenuto che attesi i tempi di espulsione del calciatore DIAMANTE Pierluigi (10° minuto del 1°
tempo) può ritenersi congrua la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara,
peraltro già scontate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore DIAMANTE Pierluigi
della società A.S.D. REAL ALBEROBELLO;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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