LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.97 del 08.01.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PAGANESE – LATINA DEL 16.12.2012 (Com. Uff. n. 88/DIV del 18.12.2012)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.97 del 08.01.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA PAGANESE - LATINA DEL 16.12.2012 (Com. Uff. n. 88/DIV del 18.12.2012)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Latina e le controdeduzioni della società Paganese;
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- che dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa temporaneamente alle ore 19.00 prima della ripresa del gioco per il secondo tempo a causa della formazione sul terreno di gioco di una buca di circa 30 cm. di diametro e profonda oltre mezzo metro circa; nella circostanza, l'arbitro constatava inoltre che il terreno mostrava segni di cedimento, per mancanza di terra sotto il manto erboso "anche nelle zone immediatamente vicino al buco";
- che dopo circa 20 minuti, durante i quali addetti della società ospitante hanno riempito il buco con terra e sassi, dopo aver constatato con i capitani delle due squadre che la zona adiacente il buco risultava "instabile ed insicura", l'arbitro sospendeva definitivamente la gara alle ore 19.23,
- che la società Latina presentata riserva scritta al termine della gara e successivo preannuncio di reclamo, facendo pervenire nei termini a questo Ufficio il reclamo stesso;
- che in tale sede la ricorrente, ritenendo la società Paganese responsabile oggettivamente degli eventi che hanno indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara, a causa della "lacunosa custodia, cura e manutenzione del terreno di gioco”, richiedeva l'irrogazione a carico della stessa della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, a norma dell'art. 17 CGS;
- che la società Paganese faceva pervenire nei termini una controdeduzione al reclamo, contestandone i motivi e sostenendo che il fatto in esame sia da considerare "evento eccezionale ed imprevedibile", tale da escludere qualsiasi responsabilità a carico della Paganese stessa;
r i l e v a
In primo luogo
- che per principio acquisito e per prassi consolidata, il giudizio dell'arbitro sulla praticabilità del terreno di gioco è insindacabile, investendo esso un accertamento tecnico la cui valutazione è sottratta al controllo del Giudice Sportivo, a norma dell'art. 17 comma 4 del CGS. In secondo luogo
- che l'evento atmosferico che rende "imprevedibile" l'impraticabilità del campo, con conseguente esclusione della responsabilità della società ospitante, deve verificarsi contestualmente alla disputa della gara ovvero in periodo immediatamente precedente, tale da non consentire il superamento (per naturale sviluppo o per intervento della società ospitante) delle circostanze impeditive alla disputa della gara; prove ne sia la norma (art. 37 c.6 Regolamento di Lega) che esclude la responsabilità della società ospitante per l'impraticabilità del campo di gioco coperto di neve, solo se l'evento atmosferico si sia verificato nelle 48 ore precedenti l'orario d'inizio della gara;
- che da quanto innanzi rilevato può ricavarsi il principio per cui dell'impraticabilità del campo, anche per semplice mancanza delle condizioni di sicurezza, è sempre oggettivamente responsabile la società ospitante, salvo che la circostanza sia diretta conseguenza di eventi qualificabili congiuntamente come " eccezionali ed imprevedibili ", non rimediabili in tempi tecnici sufficienti.
Nella fattispecie in esame, gli eventi atmosferici assunti dalla società Paganese, ed esplicitati nella memoria acquisita agli atti quali diretta causa della rilevata "instabilità ed insicurezza" del terreno di gioco, si erano manifestati in tempi non contestuali nè immediatamente precedenti la gara, nè in forma di particolare eccezionalità, se è vero come è vero, che la gara è stata regolarmente iniziata e sarebbe stata portata a termine con assoluta regolarità senza l'evento in questione.
Peraltro, e paradossalmente, la perizia geologica allegata alle controdeduzioni della società Paganese, al dichiarato scopo di qualificare come "eccezionale ed imprevedibile" l'evento in esame, lungi dall'escludere la responsabilità della società, affermando che l'apertura della voragine è conseguenza" delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei terreni che caratterizzano il sito in esame, costituito prevalentemente da sedimenti sabbiosi di origine vulcanica che presentano in profondità un buon grado di compattezza, ma che in superficie tendono ad alterarsi ed a imbibirsi, determinando un drastico peggioramento delle loro caratteristiche", dimostra proprio che la particolare natura del sottosuolo rende plausibile, e quindi tecnicamente prevedibile, il verificarsi di un evento del tipo in esame, ferma restando l'eccezionalità dello stesso.
- Tutto ciò premesso,
ritenendo accertata la responsabilità della società Paganese
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo presentato dalla società Latina, infliggendo alla società Paganese la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Latina.
- La tassa non va addebitata.