DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 317 del 05.01.2013 Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2012: FUTSAL TERRANUOVESE – REAL TORGIANESE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 317 del 05.01.2013
Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 16/12/2012: FUTSAL TERRANUOVESE – REAL TORGIANESE
Reclamo preposto dalla società Real Torgianese avverso l'esito della gara Futsal Terranuovese – Real Torgianese
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in esame regolarmente prodotto nei termini osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Forzini Alessandro in corso di squalifica.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella distinta dei calciatori della Futsal Terranuovese, presentata all’arbitro, risulta inserito Forzini Alessandro , che non aveva titolo a partecipare all’incontro in quanto squalificato per una giornata effettiva per recidività in ammonizione (IV) infrazione come da C.U. n.266 13.12.2012, sanzione che di norma doveva essere scontata nel primo impegno successivo della squadra di appartenenza, per l’appunto nella giornata di gara del 16.1.2012.,
P.Q.M.
Visti l’ art. 17,29,33.38 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.290 del 21.12.2012, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Futsal Terranuovese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di considerare scontata la squalifica comminata in quanto il calciatore in questione non è stato schierato nella gara del 23.12.2012;
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa direclamo.
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