COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE RECCHI DONATELLO PRESIDENTE DELL’A.S.D. FIRMUM AZZURRA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 MARZO 2013 APPLICATAGLI SEGUITO GARA FIRMUM AZZURRA/FUTURA 96 DEL 15.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE RECCHI DONATELLO PRESIDENTE DELL’A.S.D. FIRMUM AZZURRA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 MARZO 2013 APPLICATAGLI SEGUITO GARA FIRMUM AZZURRA/FUTURA 96 DEL 15.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al dirigente RECCHI Donatello, presidente dell’A.S.D. Firmum Azzurra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo lo stesso Presidente sanzionato, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il reclamante di essere entrato, durante l’intervallo, pur non in lista di gara, nello spogliatoio dell’arbitro per chiedergli, forse con modi e toni errati, spiegazioni su un episodio ritenuto pericoloso per l’incolumità dei propri calciatori, escludendo tuttavia di averlo, nell’occasione, ingiuriato e minacciato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al Recchi, precisando che lo stesso, non distinta, nell’intervallo della gara, si presentò nel suo spogliatoio protestando e minacciandolo; invitato ad uscire, lo stesso dirigente non si allontanava, bloccandolo per alcuni minuti all’interno dello spogliatoio essendosi posto davanti alla porta. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del presidente Recchi Donatello in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma, poiché l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti irriguardosi o minacciosi; • visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dal presidente dell’A.S.D. Firmum Azzurra, RECCHI Donatello, ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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