F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D’Aoste Srl)), Società SC VALLÉE D’AOSTE Srl – (nota n. 3166/80 pf12-13/SP/pp del 27.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013
(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D’Aoste Srl)), Società SC VALLÉE D’AOSTE Srl - (nota n. 3166/80 pf12-13/SP/pp del 27.11.2012).
Con atto del 27 novembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Filippo Filippella, Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D’Aoste Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II), “Criteri infrastrutturali”, lettera A), punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 2 giugno 2012, al deposito della seguente documentazione 1) istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 in un impianto non ubicato nel comune dove ha sede la Società; 2) disponibilità dell’impianto indicato in deroga; 3) licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa all’impianto indicato in deroga; 4) nulla osta del Prefetto di Torino; b) la Società SC Vallée D’Aoste Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Filippo Filippella, Presidente e Legale rappresentante della Società SC Vallée D’Aoste Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società SC Vallée D’Aoste Srl la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); Sono altresì comparsi i legali delle parti deferite i quali si sono riportati alle conclusioni delle memorie ritualmente depositate. Motivi della decisione La documentazione versata in atti e le indagini svolte dalla Procura federale hanno consentito di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC ha riscontrato che, con riferimento al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, Titolo II), “Criteri Infrastrutturali”, lettera A), punto 3), la Società SC Vallée D’Aoste Srl, entro il termine del 20 giugno 2012, non ha provveduto a depositare i seguenti documenti: a) istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 in un impianto non ubicato nel comune dove ha sede la Società; b) disponibilità dell’impianto indicato in deroga; c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa all’impianto indicato in deroga; d) nulla osta del Prefetto di Torino. I documenti sopra indicati sono stati poi depositati dalla Società deferita in data 29 giugno 2012. E’ pertanto inconfutabile la circostanza per cui la Società SC Vallée D’Aoste Srl non abbia osservato il termine espressamente previsto per gli adempimenti sopra indicati dal C.U. 146/A del Consiglio Federale pubblicato in data 7 maggio 2012. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, per quanto meritevoli di considerazione, non possono trovare accoglimento. In particolare la circostanza per cui i documenti in questione sarebbero stati tempestivamente depositati non è assolutamente dimostrata dall’attestato di trasmissione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, depositato dalla difesa della Società SC Vallée D’Aoste Srl unitamente alla memoria difensiva; infatti in detta ricevuta non vengono specificati in maniera analitica e precisa i documenti che sarebbero stati inviati. Pertanto, allo stato ed alla luce di quanto versato in atti, non può che far fede la nota dell’11 luglio 2012 con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali, contestando il mancato rispetto dei criteri infrastrutturali previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, di cui al Titolo II) del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012, ha di fatto certificato la responsabilità disciplinare della Società valdostana. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni da applicare la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge: a) al Sig. Filippo Filippella, la sanzione della inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società SC Vallée D’Aoste Srl la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
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