F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013 (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl – (nota n. 2925/61 pf12- 13/SP/pp del 19.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 16 Gennaio 2013
(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO EROS CLEMENTE (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl - (nota n. 2925/61 pf12- 13/SP/pp del 19.11.2012).
Visti gli atti
Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19.11.2013 nei confronti di: Giulio Eros Clemente, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Ebolitana 1925 Srl per rispondere:della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo III “Criteri Sportivi e Organizzativi”, punto 6 di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, poiché la Società SS Ebolitana 1925 Srl non ha partecipato con alcun rappresentante all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Roma dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 giugno 2012 e pertanto non ha tenuto fede agli impegni assunti con la dichiarazione di cui al citato punto 6; Società S.S. Ebolitana 1925 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giulio Eros Clemente inibizione di mesi 2 (due); per la Società Ebolitana 1925 Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione Ritenuto che la mancata partecipazione all’incontro organizzato a Roma in data 11 giugno 2012 risulta confermata in atti e nessuna giustificazione è stata fornita per tale mancata partecipazione. Considerato che tale mancata partecipazione in relazione a quanto previsto dal Titolo III “Criteri Sportivi e Organizzativi”, punto 6 di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, integra una violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: per il Sig. Giulio Eros Clemente inibizione di mesi 2 (due);per la SS Ebolitana 1925 Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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