F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 17 Gennaio 2013 (113) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFEIMENTO A CARICO DI MASSIMO BAROMETRO (tecnico tesserato per la Soc. ASD Lupi Molinaro Campobasso)m MATTEO DI LULLO (Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Campobasso) E DELLA SOCIETA’ ASD LUPI MOLINARO CAMPOBASSO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 30 del 4.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 17 Gennaio 2013 (113) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFEIMENTO A CARICO DI MASSIMO BAROMETRO (tecnico tesserato per la Soc. ASD Lupi Molinaro Campobasso)m MATTEO DI LULLO (Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Campobasso) E DELLA SOCIETA’ ASD LUPI MOLINARO CAMPOBASSO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise - CU n. 30 del 4.10.2012). La Commissione letti gli atti ed il ricorso avanzato dalla Procura Federale avverso la decisione della C.D. Territoriale Molise, osserva La C.D.T. Molise, decidendo in ordine al deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Sigg.ri Barometro Massimo e Di Lullo Matteo, nonchè della Società Lupi Molinaro Campobasso, i primi due per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e la terza per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS, riteneva che nella fattispecie non ricorressero le condizioni per sottoporre alle sanzioni previste dal CGS i comportamenti tenuti dai due deferiti, né tantomeno individuava responsabilità a carico della società, rigettando il proposto deferimento, ma disponendo che copia degli atti e della decisione venisse trasmessa agli organi tecnici di appartenenza, riconoscendo la competenza di quest’ultimi. Avverso tale decisione propone ricorso la Procura Federale. Alla riunione del 20.12.2012 il rappresentante della Procura, riportandosi ai motivi dell’appello, conclude per il suo accoglimento, nessuno è comparso per le parti deferite. La CDN disponeva in tale data acquisire informazioni in merito alla trasmissione o meno, da parte della CDT, degli atti agli Organi Tecnici come disposto con CU n. 30 del 4.10.2012, le quali sono state acquisite in data 14.1.2013. Fatto A seguito di segnalazione del Presidente del C.R. Molise e del Segretario della FIGC veniva trasmessa in data 09-11-2011 alla Procura Federale una nota del Presidente C.R. Arbitri Molise ed una segnalazione del Presidente della Società Lupi Molinaro Campobasso, concernenti presunti comportamenti violenti e antisportivi avvenuti nel corso della gara Lupi Molinaro Campobasso  Sesto Campano, giocata il 05-11-2011 e che aveva visto protagonisti il Sig. Massimo Barometro, allenatore della ASD Lupi Molinaro Campobasso e il Sig. Matteo Di Lullo, Arbitro benemerito appartenente alla Sezione A.I.A. di Campobasso. Le indagini svolte dalla Procura avevano acclarato che, nel corso della partita, il Barometro, allenatore della squadra ospitante, a seguito di reiterate contestazioni era stato espulso dal direttore di gara. Costui, uscito dal campo e salito sugli spalti, a seguito a suo dire di una ennesima provocazione verbale del Sig. Matteo Di Lullo, arbitro benemerito, presente alla gara insieme ad altri colleghi come semplice spettatore, aveva reagito nel momento in cui la propria squadra segnava il goal del vantaggio, colpendo con una testata il Di Lullo che, cadendo a terra, riportava lesioni giudicate guaribili in gg. 15 come da referto medico prodotto dal medesimo. Anche il Barometro ricorreva ai sanitari del locale nosocomio, per traumi asseritamente riportati nel contrasto con il Di Lullo. Le persone presenti all’episodio ridimensionavano sensibilmente il fatto confermando tuttavia l’aggressione del Barometro al Di Lullo e riferendo che quest’ultimo aveva apostrofato il primo con espressioni offensive. La C.D.T., valutati i fatti, non ravvisava in essi gli estremi di violazioni riconducibili ad attività sportive connesse con gli accadimenti e quindi integranti gli estremi di cui all’art. 1 co. 1 del CGS, ma tutt’al più comportamenti deprecabili sotto il profilo deontologico e quindi ricadenti sotto la giurisdizione dei rispettivi organi tecnici. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, lamentando una valutazione erronea dei fatti che non potevano esser considerati disgiunti dall’attività sportiva in corso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non v’è dubbio che quanto accaduto deve considerarsi in stretta connessione con la gara che si stava disputando e a cui il Barometro, allenatore della ASD Lupi Molinaro, fino al momento della sua espulsione, aveva partecipato; ed è altresì altrettanto evidente che il Di Lullo, se pur semplice spettatore, aveva reiteratamente provocato il Barometro causando in tal modo la sua reazione. La vicenda, quindi, non può esser considerata come una lite tra tifosi di opposte fazioni, né tantomeno avulsa da un contesto sportivo in cui i due non possono essere considerati semplici spettatori essendo quantomeno il Barometro soggetto che, ancorchè espulso, era e rimaneva il tecnico di una delle due contendenti, e quindi emotivamente coinvolto. Anche il Di Lullo non va esente da censura, avendo il medesimo causato la reazione del primo. All’intemperanza dell’uno ha fatto seguito la reazione dell’altro, entrambi tesserati ed appartenenti alla stessa Federazione, quindi meritevoli di sanzione, nella misura di mesi due di squalifica a carico del Barometro ed un mese di inibizione a carico di Di Lullo. P.Q.M. accoglie il ricorso della Procura Federale ed infligge a Massimo Barometro la squalifica per mesi 2 (due) e a Matteo Di Lullo la sospensione per mesi 1 (uno); infligge inoltre, alla Società ASD Lupi Molinaro Campobasso, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Rilevato che la CD Territoriale Molise ha trasmesso gli atti relativi a ciascun deferito agli organi tecnici competenti e ciò prima della presente pronuncia, dispone la revoca di tale provvedimento ed ordina che la presente decisione sia notificata ai predetti organi.
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