F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ROSSI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Teramo Calcio Spa) – (nota n. 2558/120pf09-10/AM/ma del 2.11.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013
(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ROSSI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Teramo Calcio Spa) - (nota n. 2558/120pf09-10/AM/ma del 2.11.2012).
Con atto del 27 ottobre 2010 la Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Romano Malavolta, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 29 aprile 2005 al 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 36/09 del 1 aprile 2009; Giancarlo Rossi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 3 maggio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Alessandro Cesaroni, per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 17 luglio 2006 al 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Massimo Pacioni, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Giuseppe Tedeschi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa; Mario Pietrunti, per violazione dell'art 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto dal 1 marzo 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Teramo Calcio Spa. Con provvedimento pubblicato con il CU n. 67 del 21 marzo 2011 la Commissione disciplinare nazionale ha disposto, per difetto di notifica, lo stralcio delle posizioni relative ai deferiti Romano Malavolta e Giancarlo Rossi, con trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. Con atto del 2 novembre 2012 la Procura Federale, preso atto del decesso di Romano Malavolta, ha deferito a questa stessa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giancarlo Rossi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIE, avendo ricoperto, dal 3 maggio 2006 al 1° marzo 2008, la carica di consigliere d'amministrazione della Società Teramo Calcio Spa All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Rossi con l’irrogazione della sanzione di anni 2 (due) di inibizione. Nessuno è comparso per la parte deferita. Osserva la Commissione che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Con parere interpretativo la Corte Federale ha messo in evidenza che, per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Dalla documentazione in atti risulta che nella specie l’incolpato, in ragione della sua specifica carica e competenza, ha svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento, e che ha contribuito con il proprio comportamento al dissesto finanziario della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione disciplinare nazionale del 20 novembre 2008 (Comunicato Ufficiale n. 36/CDN del 20 novembre 2008). Rilevata la posizione rilevante occupata dal Rossi nella Società dal 3 maggio 2006 al 1° marzo 2008 avendo ricoperto la carica di consigliere di amministrazione, appare equa la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione per anni 2 (due) al Sig. Giancarlo Rossi.
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