F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASSARI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Lanciano Srl) – (nota n.1193/333pf10- 11/AM/ma del 6.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013
(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASSARI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. Lanciano Srl) - (nota n.1193/333pf10- 11/AM/ma del 6.9.2012).
Con atto del 30 novembre 2011 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giuseppe Ielo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lanciano Srl dal 4 aprile 2006 al 28 agosto 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, comma 1, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Massari, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007, per la violazione di cui all'art 1, comma 1, e all'art 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente
descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'ari 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Di Stanislao, vicepresidente con poteri di rappresentanza dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 e successivamente di procuratore speciale e amministratore di fatto dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di presidente della Società SS Lanciano Srl dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'ari 1, comma 1, e all'ari 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, azionista di maggioranza della Società S.S. Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento, procuratore speciale e amministratore di fatto della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio
2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parie motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento. Con provvedimento pubblicato con il CU n. 75 del 22 marzo 2012 la Commissione disciplinare nazionale ha disposto, per difetto di notifica, lo stralcio delle posizioni relative al deferito Paolo Massari, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. Con atto del 6 settembre 2012 la Procura Federale, ha deferito a questa stessa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Paolo Massari, per la violazione dell'art. 1, comma 1, e dell’art. 9, comma 1 e 2, del CGS per avere, nella qualità di rappresentante legale della Società distratto le seguenti somme: 204.000 euro relativa a lavori straordinari presso lo stadio, documentati da fatture apparentemente emesse dalla ditta individuale Berdini Bruno da settembre al dicembre 2006, pagate a mezzo di assegni bancari della Società sportiva e incassati, dal novembre 2006 al marzo 2007, in parte dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi e, in gran parte, artificiosamente, dal Sig. Paolo Di Stanislao; 44.400 euro nel dicembre 2006, relativa a lavori di manutenzione degli spogliatoi dello stadio, documentati da fattura apparentemente emessa dalla ditta Cosentino Costruzioni Srl l'8 dicembre 2006, saldata per cassa; 73.223,34 euro dal dicembre 2006 al maggio 2007, relativa all'acquisto di mobili e arredi, documentata da fattura apparentemente emessa dalla Società Geo Plant Srl (non operativa sin dal 2005) il 31 marzo 2007; 20.000 euro relativi a compensi per i calciatori risultati fittizi, contabilmente pagati in contanti; nonché in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Massari con l’irrogazione della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Osserva la Commissione che dagli atti del procedimento penale si evince che il Sig. Paolo Massari, legale rappresentante pro-tempore della Società, nella qualità di Amministratore unico dal 10.11.2006 al 7.6.2007, durante la sua gestione – come si evince dal provvedimento di rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta della Procura della Repubblica di Lanciano del 20.4.2011 – risulta avere effettivamente distratto (insieme ad altri soggetti, procuratori speciali e amministratori di fatto della Società Lanciano) rilevanti somme per oltre € 340.000,00. Il comportamento del Sig. Massari, unitamente agli altri soggetti coinvolti nella gestione societaria, ha così inevitabilmente portato anche alla dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Lanciano in data 8.4.2008. Peraltro lo
stesso Massari ha concorso, con le modalità previste dall’art. 9, commi 1 e 2 CGS, agli illeciti commessi dai Signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, ritenuti dall’Autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di corretta amministrazione e controllo attribuitegli dal Codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al Sig. Paolo Massari.
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