F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. A.C. Arezzo Spa) – (nota n.1805/661pf11- 12/AM/ma del 3.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 17 Gennaio 2013 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (all’epoca dei fatti Dirigente fallita Soc. A.C. Arezzo Spa) - (nota n.1805/661pf11- 12/AM/ma del 3.10.2012). Il deferimento Con provvedimento del 3.10.12 il Procura federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Piero Mancini, dal 2006 al 27.7.10, che ha rivestito prima il ruolo di socio di riferimento della Società AC Arezzo Spa, poi quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, di amministratore unico societario, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale che ha determinato la mancata iscrizione al campionato 2010/11 con lo scioglimento e messa in liquidazione della Società e, poi, il fallimento. L'incolpato, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna il Sig. Piero Mancini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Piero Mancini han depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Piero Mancini sanzione della inibizione di 45 (quarantacinque) mesi, oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procura federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione mesi 30 (trenta) di inibizione oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Piero Mancini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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