COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Calonego Marco – Dirigente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Inibizione sino al 20/11/2017 e preclusione nei ruoli federali – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Calonego Marco – Dirigente A.S.D. Bevilacqua Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Inibizione sino al 20/11/2017 e preclusione nei ruoli federali – Campionato di 1^ Categoria Il Sig. Calonego Marco ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 21/11/2012 con la quale ha inflitto a suo carico la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 20.11.2017, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale. Dispone, altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per i fatti avvenuti nel corso dell’incontro Bevilacqua-Chiampo Arso del 18/11/2012. Tenuto conto che nelle more della fissazione dell’udienza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale, il direttore di gara ha precisato, a mezzo di supplemento di rapporto, che la persona che lo aveva aggredito non era il Sig. Calonego Marco, ma bensì il Sig. Corestini Gianni, e che pertanto il Giudice Sportivo ha modificato il proprio provvedimento, come risulta dal Comunicato n. 49 del 28/11/2012 punto 7.1.3. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, considerato quanto sopra descritto, ne prende atto e, venuto meno il motivo del contendere, delibera la restituzione della tassa reclamo versata dal Dirigente dell’A.S.D. Bevilacqua Sig. Calonego Marco, disponendo l’accredito nel conto presso il C.R.V. della Società Bevilacqua
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