COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Petra Malo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica per 4 giornate giocatori Stella Simone e Zanin Stefano; Squalifica per 3 giornate giocatori Apolloni Filippo e Piazza Mattia – Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Petra Malo
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica per 4
giornate giocatori Stella Simone e Zanin Stefano; Squalifica per 3 giornate giocatori Apolloni Filippo e
Piazza Mattia – Campionato Allievi Regionale
La Società U.S.D. Petra Malo ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 55 del 3/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- Squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Stella Simone :
“una giornata per l'espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l'Arbitro”;
- Squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Zanin Stefano :
“per comportamento offensivo nei confronti di un avversario e dopo la notifica dell'espulsione per insulti nei confronti
dell'arbitro”;
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Apolloni Filippo :
“per condotta violenta verso un avversario e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro”;
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Piazza Mattia :
“una giornata per l'espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l'Arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società USD Petra Malo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato, preliminarmente, la necessità di correggere i due errori materiali, da cui é affetta la delibera riportata nel
Comunicato n. 55 a pag. 2013:
- il primo riguardante la posizione di Stella Simone, cui é stata inferta la sanzione di tre giornate di squalifica (e non 4), da
ritenersi congrua;
- il secondo riguardante la posizione di Apolloni Filippo, cui risulterebbe inflitta la sanzione della squalifica per tre
giornate, essendo invece quattro (quindi 1 in più di quella che risulta dal Comunicato Ufficiale);
considerato per il resto che le sanzioni inflitte appaiono congrue
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Petra Malo;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Stella Simone e Piazza Mattia;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Zanin Stefano e Apolloni Filippo:
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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