COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 22/12/2012 MARANO A.S.D. – CHIAMPOARSO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 22/12/2012 MARANO A.S.D. - CHIAMPOARSO Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 55 del 03.01.2013; la soc. Chiampoarso ha fatto pervenire reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, senza allegare prova dell'invio dei motivi di ricorso a controparte pertanto il ricorso deve considerarsi inammissibile. Dal R.A. si rileva che la gara è stata sospesa al 31' del 2' tempo per sopraggiunta oscurità. Emerge altresì che la gara ha avuto inizio alle 15.20 anzichè alle 15.00 in quanto la soc. Chiampoarso e lo stesso Arbitro si erano recati al campo di via De Gasperi in Marano Vicentino mentre la gara doveva disputarsi presso l'impianto di via G. Pascoli in Chiuppano, dove la soc. ospitata perveniva alle ore 14.45 e consegnava la distinta di gioco alle 15.05. Verificato che la variazione del campo di gioco era stata autorizzata dal Comitato e pubblicata in C.U. n. 50 del 05.12.2012; considerato il momento del secondo tempo in cui la sospensione si è resa necessaria, appare evidente che l'evento è causato dal ritardo di presentazione della squadra ospitata, che per propria colpa si è recata presso l'impianto sportivo sbagliato, per non aver preso visione con diligenza della comunicazione pubblicata; ribadito il principio che l'impraticabilità del terreno di gioco possa comportare la ripetizione della gara in quanto il fatto non sia addebitabile al comportamento colposo delle squadre partecipanti, come fatto di forza maggiore o di caso fortuito; ritenuta la responsabilità della soc. Chiampoarso per il ritardato inizio; tanto premesso il G.S. delibera di: - dichiarare inammissibile il reclamo inoltrato dalla soc. Chiampoarso e per l'effetto disporre l'addebito della tassa reclamo; - applicare alla soc. Chiampoarso la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato : MARANO - CHIAMPOARSO 3 - 0; - infliggere al capitano Rama Johnny (soc. Chiampoarso - in assenza di dir. acc.) la squalifica fino al 28.01.2013.
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