COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Settimo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 9/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Chesi Federico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Settimo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 9/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Chesi Federico – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Settimo Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 9/1/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Chesi Federico : “per condotta gravemente violenta nei confronti di un giocatore avversario.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Settimo Calcio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi l’arbitro, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; considerato che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro appare congruo un ridimensionamento del provvedimento impugnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Settimo Calcio; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Chesi Federico; La tassa reclamo non è stata versata.
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