F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (106) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CRISTIAN BERTANI (calciatore tesserato con la Soc. US Sampdoria Spa fino al 27.7.2012, attualmente svincolato) (nota n. 1986/176pf12-13/AM/ma del 10.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 31 Gennaio 2013 (106) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CRISTIAN BERTANI (calciatore tesserato con la Soc. US Sampdoria Spa fino al 27.7.2012, attualmente svincolato) (nota n. 1986/176pf12-13/AM/ma del 10.10.2012). Con provvedimento del 10 ottobre 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Signor Cristian Bertani, calciatore tesserato con la Società UC Sampdoria SpA fino al 27.07.2012 e tesserato presso la FICG ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento FIFA del 7 giugno 2010, sullo status e sul trasferimento dei calciatori professionisti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 5, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate su un organo di stampa, giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito della FIGC, per aver ingiuriato il Procuratore Federale e per aver adombrato dubbi sull’imparzialità di quest’ultimo e dei componenti gli Organi della Giustizia Sportiva. All’inizio della riunione odierna il Sig. Cristian Bertani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Cristian Bertani, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Cristian Bertani, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a giorni 30 (trenta) di squalifica]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di squalifica al Sig. Cristian Bertani. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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