F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente con delega di rappresentanza della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 3860/476pf12-13/SP/SS del 2.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Dirigente con delega di rappresentanza della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 3860/476pf12-13/SP/SS del 2.1.2013). Il deferimento Con atto del 2/1/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Piero Camilli, dirigente con delega di rappresentanza della Società US GrossetoFC Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, commi 1 e 5, del CGS, per aver espresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro della gara Grosseto – Regina del 23/12/2012, nonché della reputazione di Organi operanti nell’ambito della F.I.G.C. tali da lederne il prestigio e adombrare dubbi sull’imparzialità della istituzione federale, prospettando, tra l’altro, che l’arbitraggio è un’altra porzione di un disegno tendente ad una retrocessione preordinata, configurando l’esistenza di una precisa volontà penalizzante da parte degli Organi federali nei confronti della sua Società; B) la Società US Grosseto FC Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 5 comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al legale rappresentante della Società. All’inizio della riunione odierna il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Piero Camilli e la Società US Grosseto FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Piero Camilli, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società US Grosseto FC Srl, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) ciascuno per il Signor Piero Camilli e per la Società US Grosseto FC Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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