F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ABDERRAZZAK JADID (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), GENNARO DEL VECCHIO (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064 del 04 Febbraio 2013 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ABDERRAZZAK JADID (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), GENNARO DEL VECCHIO (all’epoca dei fatti e attualmente calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012). Il procuratore Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Abderrazzak Jadid, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl; Gennaro Del Vecchio, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl; la Società US Grosseto FC Srl; per rispondere: - i calciatori Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli stessi, circa un'ora dopo il termine della gara del campionato di serie B del 22/9/2012 tra Virtus Lanciano e Grosseto, nel recinto di giuoco dello stadio "Adriatico" di Pescara, posto in essere un litigio ed una colluttazione tali da costringere il personale delle Forze dell'Ordine presente ad intervenire per separarli e riportarli alla calma; - la Società US Grosseto FC Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri calciatori, Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio. All’udienza del 29/1/2013 il rappresentante della Procura federale chiedeva che ai deferiti venisse irrogata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per ognuno. Nessuno è comparso per i deferiti. Dalla relazione del Dirigente della Digos della Questura di Pescara del 24.9.2012 e dalla nota del Questore del 27.9.2012, risulta accertato "un episodio avvenuto intorno alle 17.45 all'interno dell'area di servizio Maratona, tra due calciatori del Grosseto, all'atto della partenza del pulmann della squadra. I due, Del Vecchio e Jalid, dallo spogliatoio rientravano sul campo attraverso il varco principale, dopo aver gettato a terra le proprie borse sportive, affrontandosi prima verbalmente e, poi, con una breve colluttazione, subito interrotta dall'intervento del personale delle Forze dell'Ordine. Nel frattempo, gli altri calciatori del Grosseto, già sul pulmann insieme ai loro dirigenti, scendevano a terra e raggiungevano il luogo della lite, cercando di separare i due contendenti, creando enorme confusione ed intralciando l'operato del personale in uniforme operante. La situazione veniva riportata alla calma in breve tempo". Tale ricostruzione è confermata dalle sequenze filmate riprese dalla Digos di Pescara, dall'audizione di tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale e dalle ammissioni, sia pure parziali, degli stessi deferiti. I due calciatori Jadid e Del Vecchio, così come gli altri tesserati del Grosseto ascoltati dalla Procura Federale, hanno ricondotto il motivo scatenante la lite e la colluttazione a dissensi tra i due atleti maturati nel corso della gara disputata poco prima per motivi di gioco, anche se tale versione appare poco compatibile con il termine "traditore" rivolto dal Jadid al Del Vecchio e rilevato dal Dirigente dell'Ordine Pubblico. Comunque a prescindere dalle motivazioni dell'accaduto, la condotta tenuta dai calciatori Jadid e Del Vecchio si configura come una palese violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Della condotta dei propri tesserati risponde l’US Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinari appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno a Abderrazzak Jadid, Gennaro Del Vecchio e alla Società US Grosseto FC Srl.
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