F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D’ANGELO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3348/83 pf12- 13/SP/pp del 4.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D’ANGELO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3348/83 pf12- 13/SP/pp del 4.12.2012). La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A) punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito della licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. relativa allo stadio “Italia” di Sorrento che non rispettava alcuni dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri ”A” previsti dall’allegato C) del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012 come modificato dal C.U. n. 158/A del 18 maggio 2012, nonché al deposito del nulla osta del Prefetto di Salerno; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1,CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Signor Francesco D’Angelo e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco D’Angelo e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco D’Angelo, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Sorrento Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Francesco D’Angelo e dell’ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) per la Società Sorrento Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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