F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANA TONELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Castiglione Srl), Società FC CASTIGLIONE Srl ▪ (nota n. 3706/79 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013
(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANA TONELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Castiglione Srl), Società FC CASTIGLIONE Srl ▪ (nota n. 3706/79 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).
Il Deferimento
La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, punti 1) 2) 3) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la s.s.2012/2013, al deposito del documento comprovante la disponibilità dell’impianto indicato in deroga, al deposito della licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. relativo all’impianto indicato in deroga, nonché al deposito del nulla osta del Prefetto di Mantova; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per Tonello Tiziana, di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda
per la Società FC Castiglione Srl. È altresì comparso il difensore dei deferiti che si è riportato agli scritti difensivi depositati nei termini di rito. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e oltremodo provato per tabulas. Privo di pregio si mostra l’assunto difensivo in quanto i termini previsti e disciplinati dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012, Titolo II, sono perentori e a pena di decadenza. Ne deriva che il termine fissato per la data del 20.6.2012 è termine ultimo per il deposito della documentazione richiesta. Di conseguenza, il deposito tardivo dei documenti da parte della Società (effettuato in data 25/27.6.2012), anche se solo per pochi giorni, non esime dalla responsabilità contestata. Alla responsabilità per le violazioni commesse dal Legale rappresentante consegue quella ex art. 4.1 CGS della Società deferita. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo in considerazione del fatto che il comportamento descritto va ricondotto a una sola violazione del titolo II del CU citato. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) alla Sig.ra Tiziana Tonello e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla FC Castiglione Srl.
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