F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID TONI MOUNARD (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 3532/663 pf11-12/SP/blp del 10.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065 del 05 Febbraio 2013 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID TONI MOUNARD (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 3532/663 pf11-12/SP/blp del 10.12.2012). Il deferimento Con provvedimento del 10 dicembre 2012 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Mounard David Toni, Calciatore tesserato; - la Società Benevento Calcio Spa; per rispondere: il Sig. Mounard David Toni “della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva CGS, per non aver dato esecuzione al lodo del TNAS emesso nei suoi confronti in data 04.03.2011 e alla decisione dell'Alta Corte del 04.07.2011”; la Società Benevento Calcio Spa “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per il comportamento ascritto al proprio tesserato all'epoca dei fatti”. La Procura Federale fonda la propria azione disciplinare (a seguito di esposto, con nota datata 20.09.11, dell'Avv. Vito Consales, in nome e per conto dell'Agente di calciatori Mariano Grimaldi) sulla mancata esecuzione da parte del calciatore tesserato Mounard David Toni del lodo del TNAS emesso nei suoi confronti in data 04.03.2011 e della decisione dell'Alta Corte del 04.07.2011, relativi al mancato adempimento da parte del predetto calciatore alle obbligazioni economiche, sorte da due regolari mandati dallo stesso conferiti all'agente Mariano Grimaldi. All’inizio della riunione odierna il Signor David Toni Mounard e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor David Toni Mounard e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. David Toni Mounard, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) ciascuno a carico del Sig. David Toni Mounard e della Società Benevento Calcio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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