COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Edo Mestre RSM ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica sino al 3/6/2013 giocatore Toso Marco – Campionato Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 30.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Edo Mestre RSM ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 – Squalifica sino al 3/6/2013 giocatore Toso Marco – Campionato Eccellenza La Società F.C. Edo Mestre RSM ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 3/1/2013, con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 3/6/2013 a carico del giocatore Toso Marco : “perché il giocatore si avvicinava di corsa all’arbitro proferendo nei suoi confronti ingiurie e minacce, quindi, per impedire che gli fosse comunicato il provvedimento di espulsione, afferrava il direttore di gara alle braccia per non permettergli di estrarre il cartellino rosso e gli urlava sul viso espressioni minacciose.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Edo Mestre RSM.; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società Edo Mestre RSM, insieme al giocatore Toso; sentito, altresì l’arbitro, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato, riferendo che la condotta tenuta dal calciatore Toso non può essere connotata dal carattere di violenza, essendosi concretizzata piuttosto in un comportamento di protesta, al di sopra delle righe, accompagnato da minacce e ingiurie; alla luce di quanto sopra, si ritiene ridurre il provvedimento di squalifica impugnato, riconducendolo al 5/3/2013 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C. Edo Mestre RSM; - di ridurre al 5/3/2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Toso Marco. La tassa reclamo non è stata versata.
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