COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.12.015 A CARICO DEL CALCIATORE CIACCIARELLI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 50 DEL 27.12.2012 (Gara: CRETAROSSA NETTUNO – SS PIETRO E PAOLO del 23.12.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 27.12.015 A CARICO DEL CALCIATORE CIACCIARELLI CRISTIAN
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON
C.U. N. 50 DEL 27.12.2012
(Gara: CRETAROSSA NETTUNO – SS PIETRO E PAOLO del 23.12.2012 – Campionato Jun.
Prov. Latina)
La Società in titolo, in sede di reclamo e di audizione diretta, ha richiesto la rivisitazione della
squalifica comminata nei confronti del proprio tesserato CIACCIARELLI CRISTIAN, ritenendo che
la stessa sia sproporzionata in rapporto al reale svolgimento degli eventi.
Infatti – continua la reclamante, il CIACCIARELLI, a fronte del provvedimento di espulsione
giudicato eccessivo, per un suo fallo di gioco, protestava vivacemente contro tale decisione.
Contestualmente si formava intorno a lui stesso ed all’arbitro, un gruppo di calciatori che nella
concitazione dell’occasione, lo spingevano inavvertitamente contro l’arbitro.
Poiché in quel momento , il CIACCIARELLI stava gesticolando vistosamente, il suo braccio alzato
andava a sfiorare casualmente la zona del collo / nuca del direttore di gara, senza comunque
determinare alcuna conseguenza.
Dinanzi a tale stato di cose, nettamente diverso rispetto a quanto riportato nella motivazione del
provvedimento in parole, il reclamo tende a ripristinare la realtà dei fatti, evidenziando il carattere
assolutamente involontario e non violento del gesto effettuato dal calciatore.
Questa Commissione ha inteso convocare direttamente l’arbitro della gara per ottenere un
racconto più dettagliato e minuzioso tale dal poter comprendere in maniera più analitica ed
accurata la dinamica e, soprattutto, la portata del gesto incriminato.
L’arbitro, al riguardo, ha precisato, con dovizia di ulteriori particolari che, dopo l’espulsione per fallo
di gioco nei confronti di un avversario, il CIACCIARELLI gli si avvicinata colpendolo con un
lievissimo schiaffo sulla nuca, senza comunque causare alcuna conseguenza, se non un leve
fastidio. Successivamente il calciatore tentava ancora di andare incontro all’arbitro, ma trattenuto
dai compagni di squadra, si limitava a continuare con un atteggiamento minaccioso, non unito
comunque ad alcuna frase irriguardosa o ingiuriosa.
Le precisazioni del Direttore di gara, assumono, ovviamente, rilevanza decisiva in ordine alla
determinazione della reale dinamica dell’accaduto, consentendo di delineare un quadro assai più
articolato e veritiero, rispetto a quello generato dalla descrizione contenuta nel referto originario.
Per quanto precede, appare evidente il connotato non violento dell’azione compiuta dal
CIACCIARELLI che, seppur deprecabile e censurabile, non possiede quei caratteri di gravità
scaturiti dall’esame di prima istanza;
conseguentemente si ritiene che la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore entità.
Tutto ciò premesso e argomentato, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la squalifica nei confronti del
CIACCIARELLI CRISTIAN al 27.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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