COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.12.015 A CARICO DEL CALCIATORE CIACCIARELLI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 50 DEL 27.12.2012 (Gara: CRETAROSSA NETTUNO – SS PIETRO E PAOLO del 23.12.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.12.015 A CARICO DEL CALCIATORE CIACCIARELLI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 50 DEL 27.12.2012 (Gara: CRETAROSSA NETTUNO – SS PIETRO E PAOLO del 23.12.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Società in titolo, in sede di reclamo e di audizione diretta, ha richiesto la rivisitazione della squalifica comminata nei confronti del proprio tesserato CIACCIARELLI CRISTIAN, ritenendo che la stessa sia sproporzionata in rapporto al reale svolgimento degli eventi. Infatti – continua la reclamante, il CIACCIARELLI, a fronte del provvedimento di espulsione giudicato eccessivo, per un suo fallo di gioco, protestava vivacemente contro tale decisione. Contestualmente si formava intorno a lui stesso ed all’arbitro, un gruppo di calciatori che nella concitazione dell’occasione, lo spingevano inavvertitamente contro l’arbitro. Poiché in quel momento , il CIACCIARELLI stava gesticolando vistosamente, il suo braccio alzato andava a sfiorare casualmente la zona del collo / nuca del direttore di gara, senza comunque determinare alcuna conseguenza. Dinanzi a tale stato di cose, nettamente diverso rispetto a quanto riportato nella motivazione del provvedimento in parole, il reclamo tende a ripristinare la realtà dei fatti, evidenziando il carattere assolutamente involontario e non violento del gesto effettuato dal calciatore. Questa Commissione ha inteso convocare direttamente l’arbitro della gara per ottenere un racconto più dettagliato e minuzioso tale dal poter comprendere in maniera più analitica ed accurata la dinamica e, soprattutto, la portata del gesto incriminato. L’arbitro, al riguardo, ha precisato, con dovizia di ulteriori particolari che, dopo l’espulsione per fallo di gioco nei confronti di un avversario, il CIACCIARELLI gli si avvicinata colpendolo con un lievissimo schiaffo sulla nuca, senza comunque causare alcuna conseguenza, se non un leve fastidio. Successivamente il calciatore tentava ancora di andare incontro all’arbitro, ma trattenuto dai compagni di squadra, si limitava a continuare con un atteggiamento minaccioso, non unito comunque ad alcuna frase irriguardosa o ingiuriosa. Le precisazioni del Direttore di gara, assumono, ovviamente, rilevanza decisiva in ordine alla determinazione della reale dinamica dell’accaduto, consentendo di delineare un quadro assai più articolato e veritiero, rispetto a quello generato dalla descrizione contenuta nel referto originario. Per quanto precede, appare evidente il connotato non violento dell’azione compiuta dal CIACCIARELLI che, seppur deprecabile e censurabile, non possiede quei caratteri di gravità scaturiti dall’esame di prima istanza; conseguentemente si ritiene che la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso e argomentato, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la squalifica nei confronti del CIACCIARELLI CRISTIAN al 27.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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