COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 149 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELGIUDICE SPORTIVO SPES POGGIO FIDONI – ATLETICO MONTEROTONDO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 149 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELGIUDICE SPORTIVO
SPES POGGIO FIDONI - ATLETICO MONTEROTONDO
Il Giudice Sportivo
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 126 del 10/1/2013
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società SPES POGGIO
FIDONI e con il quale si deduce che l'arbitro avrebbe sospeso la gara di cui in epigrafe per proprie
impressioni ipotetiche paventando delle possibili violenze nei suoi confronti e che sino al momento della
sospensione non era stato "toccato neanche con un dito" in quanto erano intervenuti a sua difesa calciatori
della Società.
Pertanto, non sussistendo la motivazione dell'anticipata sospensione della gara, ne chiede la ripetizione.
Esaminati gli atti ufficiali, rileva che al 20’ del secondo tempo il calciatore GERBINO Elio (SPES POGGIO
FIDONI) come riportato con C.U. n. 126 del 10/1/2013 veniva espulso per avere sputato ad un avversario
attingendolo allo zigomo, alla notifica del provvedimento disciplinare, spingeva con forza con il petto l'arbitro,
e nel contempo lo minacciava. In seguito, gli sputava attingendolo al viso e lo colpiva con un leggero pugno
sul viso. Detto calciatore è stato squalificato fino al 10.1.2017.
Si legge sul referto, che ai sensi dell'art. 35 del CGS costituisce fonte primaria di prova, che l'arbitro, a
seguito dell'aggressione subita dal calciatore GERBINO Elio (SPES POGGIO FIDONI) decideva,
giustamente, di sospendere definitivamente la gara, a tutela della propria incolumità al 20' del secondo
tempo sul seguente punteggio:
SPES POGGIO FIDONI - A. MONTEROTONDO 1 - 2.
Pertanto, considerato quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla Società SPES POGGIO FIDONI
- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di
Euro 100 per il comportamento offensivo da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro
- di comminare alla Società A. MONTEROTONDO l'ammenda di Euro 100 per il comportamento offensivo da
parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.
Di incamerare la tassa reclamo.