COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Marchesane Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica sino 22/7/2013 giocatore Battistello Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Marchesane Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica sino 22/7/2013 giocatore Battistello Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Marchesane ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni : - squalifica sino al 22/7/2013 a carico del giocatore Battistello Matteo : “a fine gara si avvicinava all’arbitro. alla porta d'ingresso degli spogliatoi e lo apostrofava con espressioni irriguardose; accompagnava le parole colpendolo a mano aperta sulla nuca per tre volte, causando un momentaneo lieve dolore”. - squalifica per tre giornate giocatore Tosin Nicola : “nella predetta circostanza si avvicinava all’arbitro rivolgendogli reiteratamente espressioni offensive”. La Commissione Disciplinare Territoriale” esaminato il ricorso presentato dalla Società Marchesane; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato il proprio rapporto, precisando che il gesto del calciatore Battistello Matteo non rivestiva solo carattere irriguardoso, ma era connotato anche da aspetti di contenuta violenza; valutate inoltre le sanzione assunte dall’Organo di Giustizia di primo grado nei confronti dei calciatori Battistello e Tosin che appaiono congrue rispetto ai fatti addebitati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Marchesane; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 22/7/2013 a carico del giocatore Battistello Matteo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate giocatore a carico del giocatore Tosin Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it