COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Robin COLTRO – Calciatore già tesserato Sanguinetto, ora G.S.P. Vigo del Sig. Bruno TAGLIAFERRO – Dirigente accompagnatore G.S.P. Vigo della Società G.S.P. VIGO della Società A.C. SANGUINETTO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 06.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Robin COLTRO – Calciatore già tesserato Sanguinetto, ora G.S.P. Vigo del Sig. Bruno TAGLIAFERRO - Dirigente accompagnatore G.S.P. Vigo della Società G.S.P. VIGO della Società A.C. SANGUINETTO La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/1/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Robin COLTRO – Calciatore (già tesserato Sanguinetto, ora Vigo) “per rispondere delle violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alla gara Ares Castagnaro Menà – Vigo disputata il 02.09.2012, valevole per il Campionato di 2^ Categoria Trofeo Veneto, senza averne titolo, in quanto il medesimo non risultava all’epoca tesserato per la Società Vigo, bensì per la Società Sanguinetto”; Il Sig. Bruno TAGLIAFERRO – Dirigente Società Vigo “per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., e art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Coltro Robin partecipasse alla gara Ares Castagnaro Menà – Vigo disputata il 02.09.2012, valevole per il Campionato di 2^ Categoria Trofeo Veneto, sottoscrivendo la distinta gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto non tesserato con la Società Vigo ma bensì con la Società Sanguinetto”; la società G.S.P. VIGO “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati e/o dei soggetti che abbiano comunque svolto attività rilevante all’interno di essa ai sensi dell’art. 1, comma 5 C.G.S.” la società A.C. SANGUINETTO “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nella violazione ascritta al proprio calciatore”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 5/2/2013 sono risultati presenti : il Sig. Robin COLTRO Calciatore ora tesserato G.S.P. Vigo, rappresentato dal Sig. De Angeli Raimondo, giusta delega in atti il Sig. Bruno TAGLIAFERRO Dirigente accompagnatore G.S.P, Vigo la Società G.S.P. VIGO rappresentata dal Sig. De Angeli Raimondo - Presidente la Società A.C. SANGUINETTO rappresentata dal Sig. Bottura Fabrizio - Presidente il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 5/2/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Robin COLTRO Calciatore ora G.S.P. Vigo :squalifica sino al 23/2/2013; a carico del Sig. Bruno TAGLIAFERRO Dirigente accompagnatore G.S.P. Vigo : inibizione sino al 27/2/2013: a carico del G.S.P. VIGO ammenda di € 200,00.-; a carico dell’A.C. SANGUINETTO ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Robin COLTRO Calciatore ora G.S.P. Vigo :squalifica sino al 23/2/2013; a carico del Sig. Bruno TAGLIAFERRO Dirigente accompagnatore G.S.P. Vigo : inibizione sino al 27/2/2013: a carico del G.S.P. VIGO ammenda di € 200,00.-; a carico dell’A.C. SANGUINETTO ammenda di € 100,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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