DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 20/01/2013: BRILLANTE C5 – FUTSAL ISOLA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 404 del 01.02.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
GARA DEL 20/01/2013: BRILLANTE C5 – FUTSAL ISOLA
Reclamo proposto dalla società Futsal Isola avverso l'esito della gara
Brillante - Futsal Isola del 20.1.2013 Campionato Under 21 Girone M.
Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente
chiede che in danno della convenuta sia riconosciuta la responsabilità
diretta per la sospensione dell'incontro decretata dall'arbitro
al minuto 2' 38'' del primo tempo, per impraticabilità del terreno di
gioco, ricoperto da uno strato di condensa che rendeva problematico
l'equilibrio dei calciatori e dell'arbitro, con conseguente pericolo per
la loro incolumità. Sostiene la ricorrente che l'impianto era sprovvisto
di aeratori.e quindi in violazione alle norme contemplate dagli articoli
3 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi emanato dalla Divisione Calcio a
5. Al riguardo si deve osservare che le disposizioni pred
ette riguardano le gare dei Campionati di Serie A maschile e femminile
Serie A2 e Serie B, e non anche quelle del Campionato Under 21, per le
quali è prevista anche la possibilità di disputa degli incontri negli
impianto all'aperto. Di conseguenza le norme richiamate dalla ricorrente
a sostegno della sua pretesa non possono trovare applicazione nel
campionato Under 21, ove per gli incontri che si disputano all'interno di
palazzetti può anche non essere presente l'impianto di aerazione.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 369 del 24.1.2013,decine:
a) di respingere il ricorso rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a 5
per gli adempimenti connessi alla ripetizione della gara;
b) la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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