CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 dicembre 2012 promosso da: Empoli F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 dicembre 2012 promosso da: Empoli F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro)
Presidente Armando Pozzi (Arbitro)
riunito in conferenza telefonica del 21 dicembre 2012 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2128 del 27 agosto 2012-639) promosso da:
Empoli F.C. Spa in persona del Presidente e legale rappresentante della società Sig. Fabrizio Corsi rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio D’Avirro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via dè Conti n. 3 parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58
parte intimata
* * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 27 agosto 2012 (prot. n. 2128), la società Empoli F.B.C. Spa (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica (da scontarsi nella stagione sportiva 2012- 2013)…”, sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC, Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 31 luglio 2012 con Comunicato Ufficiale n.017/CGF (2012/2013), consistente, appunto, nella penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Empoli-Grosseto del 30 maggio 2010, a seguito del deferimento operato dal Procuratore Federale in data 8 maggio 2012 nota n. 8011/33PF11/SP/BLP.
La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Massimo Coccia.
Con memoria depositata in data 11 settembre 2012 prot. n. 2326, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto della domanda, con riserva di svolgere ulteriori deduzioni nel prosieguo del giudizio, «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Presidente Armando Pozzi.
Il Prof. Avv. Massimo Coccia e il Presidente Armando Pozzi accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico.
Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per il 29 ottobre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio.
Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice.
Il Collegio Arbitrale invitava, quindi, le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. Le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle rispettive richieste.
L’udienza veniva, pertanto, sospesa e il Collegio Arbitrale, dopo breve camera di consiglio, respingeva le richieste istruttorie formulate dalla parte istante perché irrilevanti ai fini del giudizio.
Il Collegio Arbitrale fissava il termine del 16 novembre 2012 alla parte istante per il deposito di memorie e del 30 novembre 2012 alla parte intimata per il deposito di repliche; fissava, inoltre, l’udienza di discussione al 13 dicembre 2012.
Le parti, impegnandosi a far pervenire apposito atto scritto, autorizzavano a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino all’11 febbraio 2013.
La parte istante provvedeva con atto in data 30 novembre 2012 ad autorizzare la predetta proroga e la parte intimata vi provvedeva con comunicazione in data 20 novembre 2012.
Con memoria in data 15 novembre 2012, la parte istante insisteva nelle richieste già formulate nell’istanza di arbitrato e depositava l’esito della classifica della serie B alla data del 23 maggio 2010 e il riepilogo dei risultati del campionato di serie B con riferimento alle gare disputate il 30 maggio 2012.
Con memoria in replica in data 28 novembre 2012, la parte intimata svolgeva argomentazioni a confutazione della domanda della società ricorrente, con particolare riguardo all’elemento del “vantaggio” costituente il presupposto per l’applicabilità dell’istituto della responsabilità presunta; e depositava documentazione relativa alle audizioni dei Signori Marco Turati, Paolo Acerbis e Filippo Carobbio.
All’udienza di discussione del 13 dicembre 2012 le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle rispettive richieste.
Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 002/CGF del 6 luglio 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 31 luglio 2012, con Comunicato Ufficiale n. 017/CGF, la Corte di Giustizia Federale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società Empoli F.C. Spa avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101/CDN del 18 giugno 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale (C.D.N.), su deferimento del Procuratore Federale, aveva inflitto all’istante la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 in base all’art. 4, comma 5, CGS, in relazione alla gara Empoli/Grosseto del 30 maggio 2010.
Con atto di deferimento dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale, sulla base degli atti di indagini penali e sportive, infatti, aveva contestato la “responsabilità presunta” relativa alla alterazione della gara Empoli/Grosseto del 30 maggio 2010, resa possibile dal fattivo intervento dei Signori Filippo Carobbio, Iniacio José Joelson, Paolo Domenico Acerbis e Marco Turati, all’epoca tutti tesserati per il Grosseto, i quali “hanno posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara in oggetto, percependo, all’uopo, somme di denaro, e raggiungendo lo scopo posto che la partita terminò con il risultato di 2 — 2, come riferito dal Carobbio in sede di dichiarazioni rese al G.I.P. di Cremona il 20/12/11” (pag. 137 del deferimento).
La società reclamante aveva contestato il punto motivazionale della decisione della C.D.N. nella parte in cui (v. pag. 65 C.D.N. 18.6.2012, citata) aveva dichiarato che “non sussiste alcun elemento che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l’Empoli sia stata a conoscenza e abbia partecipato alla alterazione della gara”; e aveva contestato il fatto che la C.D.N. avesse fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni accusatorie rese dal Sig. Carobbio senza tener conto delle contrarie argomentazioni difensive illustrate dall’istante.
Aveva, infatti, eccepito che quanto dichiarato dal Sig. Carobbio, supportato da circostanze apprese “de relato”, non era sufficiente per fornire elementi di riscontro circa l’avvenuta “combine” tra le due squadre (ed anzi confermava, piuttosto, che i tesserati dell’Empoli erano rimasti del tutto estranei all’intervento degli “zingari” sui calciatori del Grosseto).
Secondo la parte istante, erroneamente la C.D.N. avrebbe affermato che le dichiarazioni accusatorie del Sig. Carobbio — dettate, probabilmente, dal timore di ritorsioni da parte degli “zingari” — erano state riscontrate dalle indagini delle autorità croate, oltre che dai contatti telefonici avvenuti tra il Sig. Carobbio e G.A., referente degli “zingari”, e dal flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio in occasione della gara.
Riteneva, infatti, ex adverso, la società reclamante che le predette dichiarazioni accusatorie sarebbero state del tutto smentite dalle risultanze delle indagini delle autorità croate, confluite, poi, nell’ordinanza cautelare applicativa della misura restrittiva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cremona il 9.12.2011, ove, in sintesi, come ricorda la stessa Corte di Giustizia Federale, era stato riferito che “Alija Ribiè e Vinco Sàka sono partiti per l’Italia e con i giocatori dell’U.S. Grosseto Calcio, probabilmente con il Carobbio, hanno concordato per un premio in denaro di € 60.000,00 che, nella 42° giornata della Lega B Italiana, il loro Club perde la partita contro l’Empoli, restituendo così il favore per la partita contro la Reggina, cosa che non hanno osservato, anche se nelle ricevitorie di scommesse sportiva i coefficienti erano bassi, ma anche questa volta l’accordo non è stato rispettato in quanto la partita era poi finita col risultato di 1 — 1” (rectius 2 —2)”.
La società istante aveva anche rilevato che dagli atti di indagine delle autorità croate emergeva una realtà totalmente diversa e incompatibile con quella descritta dal Sig. Carobbio, perché l’unico accordo tra calciatori del Grosseto (non conosciuto da alcuno dell’Empoli) e i c.d. “zingari”, per rimediare al mancato buon fine dell’identico accordo stretto per la precedente gara Reggina-Grosseto, stabiliva un premio di € 60.000,00 per la sconfitta (non il pareggio) del Grosseto.
L’istante aveva, altresì, eccepito che lo stesso Procuratore Federale, al termine di approfondite indagini, aveva escluso ogni ipotesi di manipolazione (nel senso del pareggio) della gara Empoli/Grosseto del 30.5.2010, assumendo, infine, che nessun calciatore delle due squadre aveva mai confermato le dichiarazioni del Sig. Carobbio, caratterizzate da numerose contraddizioni, quale, in particolare, il fatto che il medesimo (v. trascrizione interrogatorio G.I.P. del 20.12.2011) non aveva saputo neppure indicare quali calciatori delle due squadre avessero concordato il pareggio, sostenendo che lo schema seguito dai c.d. “zingari”, confermato dal Sig. Carobbio, era sempre sulla sconfitta o sul conseguimento di un “over’; “schema” (accordo a perdere) che non prevedeva il coinvolgimento della squadra avversaria, come si era verificato per la gara precedente (23/05/2010) Grosseto-Reggina, in relazione alla quale il Procuratore Federale aveva ritenuto la Reggina del tutto estranea alla “combine” finalizzata alla scommessa su siti asiatici, tra gli “zingari” e calciatori del Grosseto.
La società ribadiva, pertanto, la sua assoluta estraneità, avendo del tutto ignorato l’accordo “a perdere” tra calciatori del Grosseto e gli “zingari”.
Sussisteva, comunque, almeno “il ragionevole dubbio” ex art. 4, comma 5, CGS.
La Corte di Giustizia Federale respingeva il reclamo con la decisione impugnata, ritenendo che dagli atti del procedimento emergeva la prova che la gara in questione era stata oggetto di un illecito realizzato da tesserati delle due squadre e del quale cercarono di avvalersi i c.d. “zingari”, offrendo € 60.000,00 al Sig. Carobbio, affinché con l’aiuto di Joelson, Acerbis e Turati venisse combinato il risultato, anche a titolo risarcitorio rispetto all’esito della “combine” organizzata in occasione della precedente gara Grosseto/Reggina.
La Corte di Giustizia Federale riteneva, quindi, “credibili e concordanti” le dichiarazioni rese dai Signori Carobbio e Gervasoni davanti alla A.G. di Cremona ed alla Procura Federale e “in linea” con quanto era emerso dalle indagini delle autorità croate; ritenendo rilevanti “i 52 contatti telefonici registrati prima e dopo la gara fra le utenze del Carobbio e di G.A., referente degli “zingari” ed il flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio”.
Riteneva, pertanto, che la fattispecie, con un risultato positivo concordato per le due società, cosi come riferito dal Sig. Carobbio, potesse configurare per l’Empoli la responsabilità per illecito presunto commesso a suo vantaggio da persone ad essa estranee, “non potendosi con certezza escludere, almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l’Empoli abbia partecipato all’illecito o comunque affermare con la medesima certezza che lo abbia ignorato”.
La Corte di Giustizia Federale osservava, infatti, “che le indagini della Procura della Repubblica di Cremona hanno evidenziato il coinvolgimento dei c.d. “zingari” nella manipolazione della gara de qua (v. ordinanza G.I.P. 9.12.2011), tramite l’intermediazione di G.A. e la diretta partecipazione, tra gli altri, di Gervasoni e Carobbio, pilotata dal cartello di Singapore, capeggiato dal T.S.E., alias Dan, tramite il ruolo operativo del gruppo criminale croato e di G.A. che hanno poi convogliato le scommesse sul mercato asiatico.Di particolare interesse appare quanto dichiarato da Carobbio davanti al G.l.P. di Cremona il 20.12.2011 ‘l’Empoli era già d’intesa con noi per un 2-2’ risultato sul quale gli ‘slavi’ concordavano ma poi non si poté fare nulla perché le quote erano diventate troppo basse.
Circostanza, questa, confermata poi da Carobbio il 20.2.2012 in sede di audizione davanti alla Procura Federale.”
Affermava, in conclusione, la Corte di Giustizia Federale che, in tema di responsabilità presunta, prevista dall’art. 4, comma 5, CGS, “condizione necessaria per l’operatività dell’esimente del ‘fondato e serio dubbio è la rigorosa acquisizione di elementi che abbiano una tale apparenza di veridicità da ingenerare ragionevole dubbio, da intendersi non come fatto psicologico dell’organo giudicante, bensì come situazione che rispecchi un’obiettiva incertezza di risultanze processuali’ (v. Com. Uff. n. 7/C 11.10.1990), il che non capita nella fattispecie.”
La Corte di Giustizia Federale richiamava la costante giurisprudenza delle Corti Federali di ultima istanza, secondo la quale “tale forma di responsabilità obbedisce al criterio diretto a punire chi obiettivamente tragga vantaggio dal comportamento dell’altrui illecito, in difetto della prova, incombente sulla società comunque favorita, della completa estraneità all’illecito e della relativa inconsapevolezza (v. Com. Uff. n. 7 Corte Federale 2006/2007 — Com. Uff. n. 200/CGF 2009/20 10 — Com. Uff. n. 2 l6/CGF 2010/2011 — Com. Uff. n. 030/C 2011/2012 Sezioni Unite).
2. La decisione della Corte di Giustizia Federale non appare condivisibile alla luce delle osservazioni che saranno svolte infra.
La fattispecie della “responsabilità presunta” è contemplata dal comma 5 dell’art. 4 CGS, intitolato “Responsabilità della società”, il quale prevede quanto segue: “Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”.
La norma prevede, dunque, per la realizzazione della fattispecie da essa disciplinata che: a) l’illecito sportivo sia commesso da b) qualcuno estraneo alla società stessa determinando c) un vantaggio per quest’ultima, tre elementi costitutivi che devono concorrere tutti. La responsabilità della società, poi, in base alla seconda parte della predetta norma, può essere esclusa solo se sussista una prova o un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia Federale risulta, ad avviso di questo Collegio, che non sia stata acquisita una prova definitiva circa la sussistenza di un “vantaggio” per la società istante derivato dal comportamento di soggetti estranei a essa.
In altre parole, il punto rilevante della questione nel caso in esame attiene al presupposto, indefettibile per la configurazione della fattispecie prevista dall’art. 4, comma 5, CGS citato e, cioè, alla sussistenza di un “vantaggio” per la società presunta responsabile, vantaggio derivante, appunto, dall’illecito sportivo commesso da soggetti estranei alla società stessa. In effetti, la disposizione in parola trova la sua ratio normativa nel corretto obiettivo di evitare che una società o suoi tesserati tentino di alterare una gara facendo ricorso ad estranei, cioè a persone non tesserate con la società.
Appare, quindi, necessario propendere per un’interpretazione restrittiva dell’art. 4, comma 5, per escluderne l’applicazione in modo meccanico ed automatico in assenza di una disamina e moderazione effettuata caso per caso, in base a criteri di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia sostanziale e alla ragionevolezza; mantenendo, comunque, ferma la precettività della norma che disciplina la responsabilità presunta.
La particolarità della fattispecie all’esame del Collegio discende dal fatto che la gara “incriminata” (Empoli-Grosseto) è stata giocata nell’ultima giornata del campionato di Serie B 2009/10, circostanza che consente di apprezzare con esattezza l’elemento del vantaggio per la società istante, tanto prospettato ex ante (quale interesse ad ottenere il risultato del pareggio e una certa posizione in classifica) quanto valutato ex post (quale vantaggio effettivamente conseguito in termini di classifica o di altro).
Ebbene, ritiene il Collegio che dagli atti del presente giudizio non risulti provato, attraverso un giudizio formulato né ex ante né ex post, che il risultato di parità della gara Empoli/Grosseto abbia determinato un “vantaggio” in favore dell’istante.
Invero, se il possibile vantaggio viene valutato ex ante, va, in primo luogo, rimarcato che la società istante non aveva alcuna possibilità di giungere ai playoff per la promozione in serie A (play-off riservati alle squadre dalla terza alla sesta posizione) e al contempo non aveva alcun timore di restare impelagata nei play-out per la retrocessione (riservati alle squadre in diciottesima e diciannovesima posizione). Insomma, la società empolese si trovava in una situazione di classifica assolutamente “tranquilla”. Ad avviso della FIGC, però, il mantenimento o miglioramento della classifica avrebbe consentito alla società istante di ottenere un maggiore introito economico nella ripartizione finale dei proventi distribuiti dalla competente Lega. Tuttavia, a parte la considerazione non irrilevante che il miglioramento economico dalla decima alla nona posizione – l’ottava posizione era matematicamente fuori portata – avrebbe al più comportato un maggiore introito di circa 12.000 Euro (cioè, una somma che rispetto al bilancio di una società di Serie B può essere definita come irrisoria), è decisiva la circostanza che l’ottenimento di un punto in più in classifica non avrebbe garantito in alcun modo alla società istante il mantenimento o il miglioramento della posizione di classifica. La società istante era, invero, decima in classifica ed un pareggio avrebbe comportato il serio rischio di essere scavalcata in classifica dalla squadra che la seguiva di un punto (Ascoli) senza al contempo avere alcuna certezza di superare in classifica l’Albinoleffe (società con gli stessi punti ma con una classifica avulsa migliore) e senza alcuna possibilità di agganciare in classifica le società che la sopravanzavano (Grosseto e Crotone, aventi ambedue 5 punti di vantaggio). Dunque, visto ex ante, e alla luce di criteri di ragionevolezza, un pareggio non poteva certo essere prospettato come un vantaggio apprezzabile per la società istante.
Se, poi, la situazione viene valutata ex post, l’attribuzione di un punto in classifica a seguito del pareggio con il Grosseto non ha potuto rappresentare né ha, infatti, determinato, alcun vantaggio – di classifica o economico – per l’istante che ha mantenuto inalterata la propria posizione in classifica (decima).
Tale considerazione oggettiva circa la portata concreta dell’assenza di un vantaggio derivante dall’illecito sportivo commesso da soggetti estranei alla società istante, e senza che ne sia provata la partecipazione o la conoscenza di quest’ultima, assume rilievo decisivo, atteso che, come correttamente osservato in fattispecie analoga (lodo F.C. Esperia Viareggio c. FIGC in data 9 marzo 2012), la struttura normativa della responsabilità presunta esclude che essa si basi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, proprio perché quest’ultima è esclusa se la società ignorava la commissione dell’illecito a suo favore.
Altro profilo rilevante è quello che attiene alla valutazione dell’illecito commesso, che si declina con riferimento all’art. 7, comma 1, CGS, che lo definisce “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.
La lettura delle due norme citate, artt. 4, comma 5, e 7, comma 1, in combinato disposto, conduce a ritenere rilevante anche l’aspetto finalistico dell’illecito, proprio per evitare che una scissione fra i due profili determini l’effetto distorsivo di ampliare eccessivamente e irragionevolmente l’ambito di responsabilità presunta delle società.
Se il “vantaggio” per l’Empoli non era essenziale per la determinazione degli autori dell’illecito (peraltro, nella stessa decisione della Corte di Giustizia Federale si fa riferimento a un risultato di pareggio ipotizzato per “rifarsi” della precedente “combine” andata male), ancora meno era essenziale ai fini della rappresentazione che la società sanzionata avrebbe potuto/dovuto averne (l’anzidetta valutazione ex ante) e perciò, alla rilevanza quale elemento costitutivo della responsabilità presunta.
La mancata sussistenza del presupposto essenziale e indefettibile del “vantaggio” esclude la possibilità di ritenere applicabile alla fattispecie in esame la norma di cui all’art. 4, comma 5, CGS, anche ritenendo che un illecito sportivo sia stato effettivamente commesso da soggetti estranei alla società.
Gli altri motivi restano assorbiti e non devono, pertanto, essere esaminati dal Collegio.
Ne deriva, in conclusione, l’accoglimento dell’istanza di arbitrato, con la riforma della decisione impugnata e l’annullamento della sanzione di un punto di penalizzazione nella stagione 2012/2013.
3. Il Collegio arbitrale, in considerazione della complessità delle questioni dedotte, della peculiarità del caso di specie e dell’ accoglimento di un solo profilo dei motivi dell’istanza, ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Il Collegio arbitrale liquida per gli onorari del Collegio Arbitrale la somma di euro 6.000,00 (seimila), da porsi a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, con il vincolo della solidarietà, e il rimborso della spesa documentata di Euro 21,39 sostenuta dall’arbitro Massimo Coccia per le conferenze telefoniche del Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) accoglie l’istanza di arbitrato proposta dall’Empoli F.C. Spa e, per l’effetto, annulla la sanzione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2012/2013;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico di entrambe le parti il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione;
d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 21 dicembre 2012, in conferenza telefonica degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Massimo Coccia
F.to Armando Pozzi