F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 12 Febbraio 2013 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa), FRANCESCO SALUCCI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Genoa Cricket and FC Spa), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GILARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI, (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Genoa Cricket and FC Spa), Società GENOA CRICKET AND FC Spa (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 12 Febbraio 2013 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa), FRANCESCO SALUCCI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Genoa Cricket and FC Spa), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GILARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI, (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Genoa Cricket and FC Spa), Società GENOA CRICKET AND FC Spa (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012). La Procura federale, con atto del 12 settembre 2012, deferiva a questa Commissione disciplinare i Sigg.ri Enrico Preziosi, Presidente della Società Genoa Cricket and Football Club Spa; Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Gilardino, Davide Biondini, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Valter Birsa, Kahka Kaladze, Jorquera Torres Cristobal e Luca Antonelli, calciatori della Società Genoa Cricket and Football Club Spa; Giuseppe Sculli, calciatore del Genoa Cricket and Football Club Spa; Francesco Salucci, dirigente accompagnatore ufficiale del Genoa Cricket and Football Club Spa e la stessa Società di cui sopra, ai quali contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ed alla Società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS. Siffatto deferimento traeva spunto dai fatti afferenti la gara di Campionato Serie A Genoa – Siena del 22 aprile 2012, accaduti a decorrere dal minuto ottavo del secondo tempo, nel corso del quale un gruppo di circa trecento tifosi del Genoa, dopo essersi introdotti da un settore all’altro dello stadio, lanciavano fumogeni e bengala sul terreno di giuoco ed inveivano contro la propria squadra a causa del risultato negativo sino a quel momento conseguito. Alcuni di loro, dopo che tutti si erano radunati nella parte centrale del settore occupato proprio sopra il varco degli spogliatoi, scavalcavano a metà le pareti metalliche divisorie ed erano in procinto di invadere il campo. Costoro, dopo aver costretto l’arbitro ad interrompere la gara, pretendevano che alcuni giocatori del Genoa si togliessero le maglie e le consegnassero unitamente alla giacca dell’allenatore Sig. Malesani. La richiesta era rivolta da ultimo personalmente al capitano della squadra, Marco Rossi, che si era avvicinato ai contestatori. Iniziava una trattativa sulla consegna delle maglie, che coinvolgeva anche il Presidente del Genoa, Sig. Preziosi, sceso in campo dalla tribuna, dalla quale stava assistendo alla gara. Dopo circa trenta minuti dall’inizio dei disordini, la terna arbitrale e la squadra ospitata abbandonavano il campo e rientravano negli spogliatoi, mentre lo speaker dello stadio dava l’annuncio della sospensione della gara, che sarebbe stata definitivamente interrotta, qualora gli incidenti non fossero cessati. Nel frattempo, con la squadra di casa che rimaneva raccolta con i propri dirigenti al centro del campo, nel mentre il capitano Rossi raccoglieva le maglie propria e dei compagni e si accingeva a portarle ai tifosi, il calciatore del Genoa Giuseppe Sculli si avvicinava ad uno dei sostenitori ed intratteneva con questi un fitto colloquio, che sarebbe risultato poi determinante per la ripresa della gara. La gara, difatti, dopo circa quarantaquattro minuti di sospensione, durante i quali venivano lanciati in campo accendini, bottigliette piene di acqua e interi pacchetti di gomme americane, riprendeva e terminava regolarmente. Veniva in seguito accertato che, durante i disordini, erano state sfondate le porte di separazione di due settori dello stadio ed un’altra era stata bloccata e che uno steward, che insieme ai colleghi aveva vanamente tentato di contenere lo sfondamento dei tifosi, era finito in ospedale. Al deferimento di che trattasi, resistevano tutti i deferiti, ad eccezione del calciatore Biondini, i quali, a mezzo di memorie difensive, eccepivano che sui fatti oggetto del Deferimento si era già pronunciato il Giudice Sportivo, che, con decisione assunta il 23 aprile 2012, aveva sanzionato il Genoa con l’obbligo di disputare le prossime due gare nel proprio stadio a porte chiuse, per cui l’adita Commissione disciplinare nazionale riteneva di non potersi a sua volta pronunciare in forza del principio ne bis in idem, che sarebbe stato violato ove siffatta pronuncia fosse stata adottata; eccepivano altresì l’esimente di aver agito nel modo risultante dagli atti del procedimento per la necessità di salvarsi dal pericolo di un danno grave alla persona e la conseguente totale mancanza in capo ad essi deferiti del dolo e della colpa grave. Il calciatore Sculli respingeva l’incolpazione contenuta nel deferimento che egli fosse stato preventivamente a conoscenza della contestazione che la tifoseria avrebbe mosso durante la gara e della preordinazione dei tumulti. Questa Commissione, con decisione pubblicata il 9 ottobre 2012, accoglieva l’eccezione sollevata dai deferiti e, rilevato che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in effetti si era già espresso sui fatti oggetto del procedimento e che sussisteva la totale sovrapponibilità tra detti fatti e quelli portati a cognizione del Giudice Sportivo, a nulla rilevando quale era stato il provvedimento in quella sede adottato, quanto piuttosto la circostanza che il Giudice Sportivo aveva avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i comportamenti contestati ai deferiti, per cui, se si fosse pronunciata, avrebbe violato il principio del ne bis in idem, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei Sigg.ri Preziosi, Salucci, Frey, Granqvist, Rossi, Palacio, Mesto, Bovo, Kucka, Gilardino, Biondini, Veloso, Bischhofe, Birsa, Kaladze, Jorquera Torres ed Antonelli. Accoglieva di contro il deferimento a carico di Giuseppe Sculli, a cui infliggeva la sanzione della squalifica di mesi uno, con conseguente sanzione della ammenda di € 30.000,00 a carico della Società Genoa Cricket and Football Club Spa per la responsabilità di natura oggettiva, riconosciuta in capo al proprio tesserato. Avverso detta decisione ricorreva innanzi la Corte Federale di Giustizia la Procura federale, la quale eccepiva l’errore nel quale era incorsa la Commissione per non aver tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto da una parte del procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo e dall’altra del deferimento innanzi la stessa Commissione disciplinare, poiché si discuteva nel primo del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori, nel secondo della consegna delle maglie di gioco da parte dei calciatori del Genoa ad alcuni sostenitori, di guisa che la decisione stessa doveva essere annullata, con rimessione degli atti alla Commissione disciplinare nazionale per l’esame nel merito della condotta posta in essere dai soggetti deferiti. Al ricorso resistevano i Sigg.ri Preziosi, Salucci, Frey, Granqvist, Rossi, Palacio, Mesto, Bovo, Kucka, Gilardino, Biondini, Torres, Bischofe, Veloso, Birsa, Antonelli e la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, i quali istavano per la conferma della decisione impugnata. La Corte, con decisione datata 15 novembre 2012, accoglieva il ricorso e disponeva la trasmissione degli atti a questa Commissione per l’esame nel merito della condotta posta in essere dai soggetti deferiti. Motivava la Corte che le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo erano differenti, riguardando le prime il comportamento tenuto dai giocatori, dal presidente e dal dirigente del Genoa in relazione all’atto di consegna delle maglie ai tifosi, mentre le seconde avevano ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Ciò appariva confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura federale, che aveva ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35 comma 2.2 CGS, relativa cioè alla sola condotta dei sostenitori. Si trattava, dunque, di fatti diversi commessi da soggetti diversi, uniti solo da un vincolo di occasionalità con riferimento alla gara in questione. A giudizio della Corte, dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo, appariva, peraltro, evidente che quest’ultimo aveva valutato il solo comportamento della tifoseria del Genoa ed aveva di conseguenza ritenuto di irrogare una sanzione solo in relazione a detto comportamento. Non si poteva sostenere, pertanto, che la condotta in questione fosse stata valutata ed implicitamente trattata dal Giudice. Per tali motivi, non sussisteva, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del ne bis in idem e che, pertanto, era necessario rimettere la decisione alla Commissione disciplinare nazionale, affinché quest’ultima esaminasse nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento del presente procedimento di rinvio, sono comparsi i difensori dei deferiti, i quali si sono sostanzialmente riportati alle deduzioni di cui alle precedenti fasi del procedimento, eccezione fatta per la violazione del principio del ne bis in idem, non più riproposta ed hanno concluso per il totale rigetto del deferimento. A detta riunione, è comparso altresì il difensore del calciatore Sig. Davide Biondini, che ha fatto pervenire memoria, il quale ha dedotto la duplice scriminante della sussistenza dello stato di necessità e dell’essersi adeguato alle direttive della Società, anch’egli concludendo per il rigetto del deferimento. Ha osservato il resistente che il Giudice Sportivo, pur avendo acquisito tutti gli elementi per poterlo fare, non lo aveva sanzionato e che ciò confermava l’assoluta inconsistenza dell’addebito che gli era stata mosso. È comparsa la Procura federale la quale ha reiterato le precedenti istanze punitive, quantificate nella inibizione per mesi 1 (uno) e nell’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00) per il Sig. Enrico Preziosi; nella inibizione di gg. 15 (quindici) per il Sig. Francesco Salucci; nella ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per i Sigg.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bisochofe, Giandomenico Mesto ed Alberto Gilardino; nell’ammenda di € 250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00) per la Società Genoa Cricket and Football Club Spa, ridotta rispetto alla precedente in ragione del giudicato formatosi sulla decisione afferente il calciatore Sculli. La Commissione osserva quanto segue. In linea di assoluto principio, non può revocarsi in dubbio che il togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l’attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l’atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d’appartenenza ed offende chi (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida. Trasferendo siffatto principio al caso in esame, è certo che i calciatori sopra nominati nel tempo e nel luogo descritti ebbero a togliersi di dosso la maglia, perché ritenuti dai contestatori indegni di portarla; appare altresì certo che tale comportamento si manifestò in un contesto di particolare tensione, che, come era stato osservato dallo stesso Giudice Sportivo nella parte motiva del più volte richiamato provvedimento, non aveva avuto precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano; non si era però sconfinato in una sorta di stato di necessità, atteso che, come risulta dagli atti, il preposto all’ordine pubblico aveva garantito che, grazie alla presenza ed agli interventi della forza pubblica, non vi fossero pericoli per l’incolumità dei calciatori. Non può del pari disconoscersi che la singolarità dell’evento non solo aveva indotto i calciatori a togliersi la maglia, ma, prima che questo avvenisse, aveva convinto il presidente della Società, Sig. Preziosi, ad intervenire personalmente affinché le maglie fossero effettivamente tolte e consegnate a quella parte della tifoseria che contestava e che le chiedeva; era evidente che tale intervento era motivato dalla esigenza di evitare che la situazione si invelenisse ulteriormente e che la squadra che era in campo subisse imprevedibili conseguenze, in una a possibili sanzioni disciplinari ove la gara fosse stata definitivamente sospesa. Va tuttavia rilevato che l’aver agito su espresso invito del presidente della Società non può costituire una esimente della condotta tenuta dai calciatori del Genoa, vista la palese contrarietà di tale intervento del presidente ai principi etico - sportivi sopra richiamati. A siffatte considerazioni consegue che la violazione ascritta ai deferiti, che è oggettivamente sussistente, se da una parte non può giustificare il venir meno ai valori alti dello sport, di cui si è fatto sommariamente cenno, dall’altra dev’essere ricondotta nello stretto ambito di previsione dell’art. 1 comma 1 CGS e più in particolare nella trasgressione del principio della correttezza, con conseguente applicazione in danno dei deferiti di sanzioni esclusivamente economiche, da quantificarsi in misura equitativamente ridotta rispetto al chiesto, fatta eccezione per la posizione del presidente Sig. Preziosi, al quale va inflitta l’inibizione, anch’essa tuttavia in forma ridotta. Il deferimento va pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo, salvo che per il capo del deferimento stesso afferente il Sig. Francesco Salucci, dirigente accompagnatore della squadra, in quanto il comportamento che gli è stato contestato (di aver consentito che i propri calciatori durante la gara consegnassero le magliette di gioco) non appare suscettibile di sanzione. Alla responsabilità dei deferiti, consegue quella di natura diretta ed oggettiva della Società Genoa Cricket and Football Club Spa. P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge: al Sig. Enrico Preziosi l’inibizione di mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); ai calciatori Sigg.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Gilardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno; alla Società Genoa Cricket and Football Club Spa l’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); proscioglie il Sig. Francesco Salucci.
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