F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 12 Febbraio 2013 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CORAPI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa), ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa), NAZARIO SAURO (all’epoca dei fatti Segretario della Società FC Catanzaro Spa) – (nota n. 3520/608 pf10-11/AM/ma del 10.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066 del 12 Febbraio 2013
(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CORAPI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa), ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa), NAZARIO SAURO (all’epoca dei fatti Segretario della Società FC Catanzaro Spa) - (nota n. 3520/608 pf10-11/AM/ma del 10.12.2012).
Con atto del 10 dicembre 2012, la Procura federale ha deferito
▪ il Sig. Francesco Corapi, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 NOIF e dall’art. 8, comma 11, CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 37.791,78 e € 5.000,00 per indennità di trasferta, depositato dalla Società, volto a dissimulare l’esistenza del contratto intervenuto tra le parti per il maggiore importo di €. 96.314,72, così pattuendo il versamento a “nero” di € 58.523,94, contratto successivamente da lui inviato alla Lega Pro in data 3 novembre 2010;
- art. 1, comma 1, art. 10, comma 1, CGS per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello una dichiarazione congiunta per “dare piena efficacia al contratto economico secondo cifre e modalità correntemente riportate, datata 21/10/2010, con decorrenza 21/10/2010- 30/06/2012”, in data 10 novembre 2010, quando il Sig. Antonio Aiello era inibito allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza della Società per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010;
▪ il Sig. Antonio Aiello, Amministratore unico, all’epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 NOIF e dall’art. 8, comma 6, CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato un contratto simulato per l’importo di € 37.791,78 ed € 5.000,00 per indennità di trasferta, volto a dissimulare l’esistenza del contratto intervenuto tra le parti per il maggiore importo di €. 96.314,72, così pattuendo il versamento a “nero” di €. 58.523,94, contratto successivamente inviato alla Lega Pro in data 3 novembre 2010 dal calciatore Francesco Corapi;
- art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, CGS per aver sottoscritto con il calciatore Francesco Corapi una dichiarazione congiunta per “dare piena efficacia al contratto economico secondo cifre e modalità correntemente riportate, datato 21/10/2010, con decorrenza 21/10/2010-30/06/2012”, in data 10 novembre 2010, nel periodo in cui era inibito allo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza della Società per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010, nonché dell’ art. 1, comma 1, art. 10, comma 1, CGS per aver concorso alla violazione ascritta calciatore Francesco Corapi;
▪ il Sig. Nazario Sauro, Segretario, all’epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, CGS per aver reso il 24 novembre 2010 in risposta alla richiesta della Lega Pro, dichiarazioni non veridiche sulle modalità di stipula e deposito del contratto, apparentemente stipulato il 21 ottobre 2010 tra la Società e il calciatore Francesco Corapi, al fine di agevolare la elusione delle disposizioni previste dall’art. 94 NOIF e dall’art. 8, comma 6, CGS.
All’inizio della riunione odierna il Signor Nazario Sauro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Nazario Sauro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Nazario Sauro, sanzione della inibizione di giorni 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 15 (quindici);];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
Con memorie tempestivamente depositate, il Sig. Corapi ha respinto gli addebiti, deducendo la improcedibilità del deferimento per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini, l’insussistenza dei fatti ed infine il ricorrere di una ipotesi scriminante.
Alla riunione del 7.2.2013, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni:
la inibizione per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al Sig. Antonio Aiello;
la squalifica per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00) al Sig. Giuseppe Corapi.
La difesa del Sig. Corapi, invece, ha concluso per il rigetto.
Prima di passare al merito della vicenda è necessario esaminare l’eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dal Sig. Corapi.
Lo stesso ritiene che la conclusione delle indagini sia intervenuta in epoca successiva ai termini di cui all’art. 32, comma 11, CGS, scadenti il 30.6.2011, stante la denuncia della Lega Pro del 7.12.2010, e la mancanza di qualsiasi richiesta di proroga da parte della Procura federale. Il deferito ha appuntato l’attenzione della Commissione sulla circostanza che alcuni atti, specificamente indicati nelle memorie (consistiti nella comunicazione della data di scarico dei modelli contrattuali, nell’acquisizione dei censimenti e nella copia della delibera n. 206/PF) sarebbero stati compiuti oltre i termini predetti per cui il deferimento sarebbe improcedibile.
L’eccezione è infondata sia perché la relazione conclusiva delle indagini è stata depositata il 21.6.2011 sia perché la documentazione acquisita, tutt’al più, quand’anche rilevante, sarebbe inutilizzabile ma, comunque, non inficia la validità dell’azione disciplinare che deve considerarsi tempestiva e correttamente esercitata.
Nel merito, il deferimento è fondato.
La vicenda trae origine dalla nota del 15.12.2010 con la quale Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) ha segnalato alla Procura federale il deposito, in epoche diverse, di due diversi contratti aventi numerazione progressiva consecutiva, stipulati tra il Sig. Francesco Corapi e la FC Catanzaro. Con il primo, avente data 27.8.2010, ratificato dalla Lega Pro, le parti concordavano, quale retribuzione lorda in favore del calciatore per le stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, la somma di € 37.791,78 per ciascuna di esse, oltre ad € 5.000,00 di indennità di trasferta. Con il secondo, invece, avente data 21.10.2010, depositato il 3.11.2010 dal Sig. Corapi, veniva pattuita per le stesse stagioni sportive la retribuzione lorda di € 96.314,72 per ciascuna di esse, oltre ad € 5.000,00 di indennità di trasferta. Detto ultimo contratto non veniva ritenuto valido dalla Lega Pro che, con nota del 30.11.2011, chiariva che l’annullamento dello stesso derivava dalla grave situazione economico-finanziaria nella quale versava la Società che, difatti, risultava “non aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati” e finanche quelli collegati all’utilizzo dell’impianto di gioco, ragione per la quale alcune gare interne dei mesi di ottobre e novembre erano state disputate a porte chiuse.
La Procura federale sostiene che la sostanziale contestualità dei due contratti, confermata dal numero progressivo di rilascio da parte della Lega Pro e dalla stessa apposizione di una data, sul secondo, con grafia diversa da quella con la quale erano stati entrambi compilati, dimostra l’esistenza della fattispecie contestata in virtù della quale le parti avrebbero simulatamente previsto la corresponsione di una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quella che il calciatore avrebbe ed ha invece percepito, in nero, in forza del secondo contratto, costituente, a tutti gli effetti, la controdichiarazione. Quest’ultima, da un punto di vista civilistico, ha costituito la garanzia della quale il beneficiario del pagamento – che ne risultava essere l’unico possessore – si sarebbe avvalso in caso di inadempimento o, come poi in effetti è accaduto, in caso le somme non fossero state più corrisposte per qualsiasi altro motivo.
Il convincimento che questa sia stata la ragione del ricorso alla simulazione deve rinvenirsi nello stato di dissesto risalente nel tempo che, difatti, aveva portato al fallimento della FC Catanzaro e che di certo “sconsigliava” il raggiungimento di accordi onerosi in presenza di difficoltà che avevano impedito, per di più, l’utilizzo del campo di gioco con naturale perdita di ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti.
Detta Società, tra l’altro, era stata precedentemente destinataria di numerosi procedimenti disciplinari insieme ai suoi legali rappresentanti, compreso il Sig. Aiello, per l’inosservanza degli adempimenti economici e la persistenza della situazione di cui all’art. 2447 c.c. ovvero di perdite che avevano determinato la riduzione del capitale al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 c.c..
Pertanto, alla luce dei richiamati elementi che devono considerarsi pacifici anche perché non specificamente contestati, la conclusione dell’accordo dissimulato con il Sig. Corapi ha avuto natura chiaramente illecita ed evidentemente finalizzata ad aggravare una situazione conclamata di dissesto economico, con modalità sicuramente da ritenersi singolari quanto alla simultaneità delle pattuizioni, alla sostanziosa differenza di importi ed alla necessità di formalizzare, per lo meno inizialmente, l’accordo apparentemente meno gravoso per la Società, occultando invece quello più oneroso.
Ulteriore indice dello spessore illecito delle condotte è fornita dalla risoluzione di un precedente contratto, avvenuta il 29.6.2010, per cui il calciatore avrebbe continuato a percepire somme di gran lunga superiori a quelle previste nell’accordo del successivo mese di agosto, per intenderci quello simulato, e che gli avrebbe fornito maggiori e, soprattutto, legittime garanzie e tutele in ambito giudiziario.
Ad esiti sostanzialmente identici – quanto agli effetti pregiudizievoli del contegno concorsuale posto in essere – si perviene valutando, anche solo per ipotesi, la formazione del secondo contratto proprio in epoca coeva o prossima alla dichiarazione dell’11.11.10, con la quale le parti ne avrebbero confermato la validità agli uffici della Lega Pro in sostituzione dell’accordo precedentemente ratificato. Tale stratagemma avrebbe consentito, lo si ripete, con esiti non dissimili da quelli che hanno poi portato anche all’apertura di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, anche nella previsione concorsuale, a depauperare il patrimonio sociale ed a far ottenere un illecito vantaggio, in pregiudizio ai creditori, al Sig. Corapi attraverso la apparente titolarità di un credito ben superiore a quello effettivamente spettante, rispetto all’unico contratto vigente del quale era stata trovata traccia nella documentazione societaria.
Ciò anche per quanto dichiarato alla Procura federale dallo stesso Curatore fallimentare che, per tali motivi, nel procedimento innanzi al Tribunale, ha riferito al Giudice Delegato dell’esistenza del minor credito che il Sig. Corapi poteva vantare in forza degli unici contratti ufficiali esistenti ma non di quello dissimulato.
Prova della illiceità della pattuizione è data anche dalla misura della retribuzione percepita dal Sig. Corapi nel corso delle stagioni sportive nelle quali lo stesso è stato tesserato per la FC Catanzaro.
Difatti, mentre nelle prime due stagioni di tesseramento (2008/2009 e 2009/2010) lo stesso risultava beneficiario di retribuzioni lorde pari al minimo federale, tra il 14.5.2010 ed il 21.10.2010 (quindi nel lasso di cinque mesi), le parti avrebbero concluso altri tre contratti con i quali erano previste retribuzioni, quanto al primo (14.5.2010), pari a € 74.000,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2009/10 con decorrenza 3 maggio 2010 e un importo lordo pari a € 57.000,00 per la stagione 2010/11, quanto al secondo (27.8.2010, contraddistinto dal n. 1002P1088 2010/11) pari a € 37.791,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2010/11, a decorrere dal 27 agosto 2010, e un importo lordo pari a € 37.791,00 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2011/12, quanto al terzo (21.10.2010, contraddistinto dal n. 1002P1089 2010/11) pari a € 96.314,72 e € 5.000,00 per indennità di trasferta per la stagione 2010/11, a decorrere dal 21 ottobre 2010, e un importo lordo pari a € 96.314,72 per la stagione 2011/12.
Tale ultimo contratto, come chiarito, è stato depositato dal calciatore ma non ratificato dalla Lega Pro.
La mutevolezza alla quale le parti hanno inteso ispirare i loro rapporti economici nel breve volgere di 5 mesi, stante le modalità illustrate, non era certo espressione dell’autonomia contrattuale ma della consapevolezza di non poter assumere formalmente impegni di spesa gravosi, e quindi di assicurare l’assolvimento di obbligazioni per la Società che stava patendo ingenti perdite economiche, a pena di fornire la prova documentale delle condotte pregiudizievoli.
Le parti hanno pertanto inteso far ricorso alla simulazione contestata, forse ritenendo, in particolare la Società, che la controdichiarazione non sarebbe stata mai rivelata, come invece poi è accaduto. Sta di fatto che, comunque, una volta depositato il contratto, i deferiti, presumibilmente nel tentativo di porre rimedio, hanno aggravato la posizione, fornendo la ulteriore prova degli addebiti attraverso la formazione della dichiarazione con la quale avrebbero convalidato il contratto dissimulato. Tale ultimo documento sarebbe stato infine sottoscritto in epoca nella quale il Sig. Aiello era inibito e, pertanto, del tutto inefficace ai fini contrattuali, ma rilevante ai fini disciplinari.
In questo frangente si è inserita la condotta del Sig. Sauro il quale non si è limitato all’attività di mera trasmissione di una comunicazione il cui contenuto sarebbe stato determinato dall’Aiello, come dedotto nelle proprie memorie, ma è costituito dal contributo fornito al tentativo di fornire una parvenza di normalità alla pattuizione di cui lo stesso conosceva la illiceità tanto in ragione del ruolo di Segretario Generale tanto in ragione della mancanza, negli atti societari, di qualsiasi riferimento all’ultimo contratto, per ciò costituente, a tutti gli effetti, la controdichiarazione nella contestata ipotesi simulatoria.
Ecco pertanto che le deduzioni difensive dei deferiti non possono essere accolte ed i precedenti indicati si presentano non pertinenti ai fini della presente decisione.
Risulta parimenti infondata la eccezione con la quale il Sig. Corapi tenderebbe a paralizzare l’applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e 10, comma 1, CGS la cui violazione ha dato luogo al capo di incolpazione b). Invero, il deferito ritiene che il richiamato art. 10 CGS non regolamenti la fattispecie contestata e censura comunque la decisione della Lega Pro di non procedere alla ratifica del contratto. Su tale ultimo punto, il Sig. Corapi osserva che la richiesta di sottoscrivere la dichiarazione congiunta avrebbe costituito il presupposto per detta ratifica e, pertanto, concretizzandosi nell’adempimento di un dovere, non avrebbe potuto portare a contestazioni di sorta.
Orbene, fermo restando che nell’odierno procedimento la decisione adottata dalla Lega Pro non può essere sindacata, è indubitabile, alla luce di quanto già chiarito ed a parte ogni questione sul dato normativo esplicitato nella rubrica dell’incolpazione, che la violazione disciplinare è consistita nell’aver trattato con soggetto inibito concludendo una pattuizione illecita, per cui la violazione può ritenersi chiaramente integrata.
Tra l’altro, proprio le deduzioni difensive formulate nel corso della riunione, per cui non ci sarebbe continuità tra i vari contratti intercorsi nei mesi maggio – novembre 2010, individuano nei contatti finalizzati al tesseramento quelli ai quali fa riferimento l’art. 10, comma 1, CGS, per cui corretto ne appare il richiamo.
Quanto, infine, alla questione legata allo scarico telematico dei contratti tipo, è indubbio che gli stessi siano esattamente consecutivi (n. 1002P1088 del 27.8.2010 e n. 1002P1089 del 21.10.2010), non rilevando l’orario in cui sarebbe avvenuta l’operazione, né appare decisiva la tesi con la quale il deferito ha sostenuto la inefficacia del modulo nella stagione sportiva successiva (2011/2012) laddove la Società fosse rimasta inadempiente.
Detto contratto, difatti, ancorché non azionato innanzi agli organi federali, era di per sé idoneo a creare una situazione astrattamente tutelabile da un punto di vista civilistico, tanto da venire posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo.
La circostanza che il vantaggio economico non si sia realizzato non esclude la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere.
Accertata la commissione degli addebiti, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, rilevando, quanto al Sig. Aiello, che la posizione apicale rivestita all’epoca dei fatti, il coinvolgimento nei procedimenti disciplinari richiamati nel deferimento, la consapevolezza della grave crisi finanziaria che avrebbe poi portato al fallimento della Società e le modalità di conclusione di accordi gravemente onerosi per la stessa sono elementi determinanti ai fini della quantificazione delle sanzioni.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici) per il Sig. Nazario Sauro.
Infligge al Sig. Aiello Antonio la inibizione per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) ed al Sig. Corapi Francesco la squalifica per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila/00).
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