F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3264/222 pf12- 13/MS/vdb del 3.12.2012). (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3262/221 pf12- 13/MS/vdb del 3.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013
(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3264/222 pf12- 13/MS/vdb del 3.12.2012).
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 3262/221 pf12- 13/MS/vdb del 3.12.2012).
Con atto del 3 dicembre 2012 (n. 168) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/168, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data 16 maggio 2012 dal Sig. Giorgio Berardi; b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Con altro atto del 3 dicembre 2012 (n. 169) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare gli stessi soggetti per rispondere delle medesime violazioni non avendo ottemperato neanche alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del 27 luglio 2012, prot. Cae/172, emessa all’esito del reclamo trasmesso in data 10 maggio 2012 dal Sig. Gioacchino Amoroso. Nei termini consentiti dalla normativa nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione, in via preliminare, la Commissione disciplinare, stante la evidente connessione sotto il profilo soggettivo dei due deferimenti sopra indicati, ne ha disposto la riunione. Quindi il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920, la inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione L’esame della documentazione in atti ha consentito di accertare l’effettiva esistenza degli inadempimenti contestati dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti. Difatti con delibera del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la Società deferita al pagamento in favore del Sig. Giorgio Berardi della somma di euro 2.100,00 (duemilacento); nonostante detta delibera sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920 sono inutilmente decorsi i termini previsti per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento. Si precisa che con la condanna di cui sopra la Commissione Accordi Economici della LND a carico della ASD Civitavecchia 1920 aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Giorgio Berardi con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 6.300,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 2.100,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita. L’effettivo inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera
risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012. Nel contempo, con delibera sempre del 27 luglio 2012, ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, la Commissione Accordi Economici presso la LND ha condannato la medesima Società deferita al pagamento in favore del Sig. Gioacchino Amoroso della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento); anche in questo caso, nonostante la delibera di cui sopra sia stata ritualmente comunicata alla ASD Civitavecchia 1920, sono invano decorsi i termini per la impugnazione della stessa ovvero per il suo corretto adempimento. Anche sul punto si deve precisare che con la condanna deliberata a carico della ASD Civitavecchia 1920 la Commissione Accordi Economici presso la LND aveva accolto il reclamo proposto dal Sig. Gioacchino Amoroso con il quale quest’ultimo, dopo avere esposto di avere concluso con la Società deferita un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011, precisava di non avere ricevuto la somma di euro 1.500,00, maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, data dopo la quale lo stesso si era svincolato dalla Società deferita. Con riferimento a detto secondo episodio, l’inadempimento da parte della ASD Civitavecchia 1920 alla predetta delibera risulta per tabulas e precisamente dalla nota della LND del 21 settembre 2012.
Per quanto attiene l’entità delle sanzioni da applicare la Commissione, alla luce della riunione dei due deferimenti e del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:
a) al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Civitavecchia 1920, la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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