F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 3258/210 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 3258/210 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 dicembre 2012 nei confronti di: Francesco Crudo, Presidente della A.C.F.D. Milan, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt.1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato nei termini prestabiliti, alla decisione degli organi di giustizia sportiva, (divenuta esecutiva il 31.5.2012), in favore della calciatrice Adegoke Saidat; Società ACFD Milan, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Francesco Crudo: inibizione di mesi 6 (sei); - Società ACFD Milan:penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Rilevato che i soggetti deferiti non hanno depositato in giudizio alcuna memoria difensiva e non sono comparsi alla odierna riunione. Vista la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND con la quale la A.C.F.D. Milan è stata condannata a corrispondere in favore della calciatrice Adegoke Saidat, la somma di euro 5.000,00, in accoglimento del reclamo da quest’ultima proposto. Rilevato che, con nota del 28 agosto 2012, inviata alla LND e per conoscenza alla Procura federale, il Presidente della A.I.C. Damiano Tommasi, deduceva la mancata esecuzione della delibera C.A.E. suindicata e nel contempo, rilevava che, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 12, delle NOIF, “la Società inadempiente non sarebbe stata ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva”. Accertato che la ACFD Milan proponeva ricorso alla Commissione Vertenze Economiche avverso la delibera della Commissione Accordi Economici presso la LND, ricorso che veniva dichiarato inammissibile. Accertato, altresì, che la l’A.C.F.D. Milan proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche , ricorso anch’esso dichiarato inammissibile in data 17 luglio 2012. Preso atto che tale vicenda veniva comunicata alla Co.Vi.So.D., la quale provvedeva a comunicare alla Società ACFD Milan, l’esito negativo della propria domanda di iscrizione per la stagione sportiva 2012/2013. Ritenuto che in data 23 luglio 2012 l’ACFD Milan proponeva ricorso avverso tale decisione, allegando ricevuta del bonifico bancario di Euro 16.380 ,00 intestato a Divisione Calcio femminile, al fine di ottemperare ai pagamenti di varie calciatrici, tra le quali figurava Adegoke Saidat e nel contempo richiedeva l’attuazione e la formalizzazione all’iscrizione al campionato di serie A/2 stagione sportiva 2012-2013. Preso atto che, a seguito di tale pagamento, la Co.Vi.So.D. nella seduta del 26 luglio 2012, esprimeva parere positivo all’iscrizione della ACFD Milan al campionato di serie A/2 stagione sportiva 2012-2013 e che in data 31 luglio 2012 il Consiglio Direttivo della LND, deliberava l’iscrizione della ACFD Milan al campionato nazionale di serie A2 per la stagione sportiva 2012-2013, disponendo nel contempo l’esecuzione dei bonifici in favore delle atlete interessate. Considerato, in ogni caso, che il pagamento dovuto dalla Società è intervenuto fuori dei termini previsti e solo alla luce di provvedimenti che escludevano la Società stessa dalla partecipazione al campionato sicché la condotta della ACFD Milan integra la violazione del disposto dell’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8, commi 9 e 15, C.G.S.. Considerato che l’illecito disciplinare posto in essere è imputabile direttamente al Sig. Francesco Crudo, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan, nonché alla stessa ACFD Milan, in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Ritenuta congrua la sanzione richiesta per il Presidente Crudo mentre va più congruamente determinata quella richiesta nei confronti della Società. P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Francesco Crudo inibizione per mesi 6 (sei); - per la ACFD Milan penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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