F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO MAJELLA (all’epoca dei fatti calciatore della AS Viterbese Calcio Srl), FRANCESCO CECCARELLI (Amministratore Unico della Società AS Viterbese Calcio Srl), Società AS VITERBESE CALCIO Srl ▪ (nota n. 2106/126 pf12-13/AM/ma del 15.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013
(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NUNZIO MAJELLA (all’epoca dei fatti calciatore della AS Viterbese Calcio Srl), FRANCESCO CECCARELLI (Amministratore Unico della Società AS Viterbese Calcio Srl), Società AS VITERBESE CALCIO Srl ▪ (nota n. 2106/126 pf12-13/AM/ma del 15.10.2012).
L'odierno procedimento disciplinare, formalizzato dal Procuratore federale Vicario con provvedimento del 15 ottobre 2012, trae origine da una denuncia del 17/20-07-2012 formulata dalla AS Viterbese Calcio Srl e meglio individuata in atti, in relazione ad un'asserita diserzione dalle sedute di allenamento (obbligatoriamente stabilite da parte della Società sportiva nonostante il campionato di Serie D fosse giunto a conclusione) da parte del calciatore Sig. Nunzio Majella nell'arco temporale compreso tra il 08/05/2012 e il 30/06/2012, successivamente alla conclusione del campionato di Serie D. Peraltro, nel corso dell'attività inquirente, emergeva anche la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte del predetto calciatore, di due distinti “Accordi economici” con l'AS Viterbese Calcio Srl (il primo, recante data 16/12/2011, regolarmente depositato presso gli uffici competenti LND, di importo pari a € 15.00,00, il secondo invece, del 30/01/2012, successivamente sottoscritto, ma non depositato, di importo pari a € 25.000,00), per cui il procedimento disciplinare attingeva anche la richiamata vicenda. Alla luce delle responsabilità individuate, la Procura federale ha deferito, rispettivamente, il predetto calciatore, il Sig. Francesco Ceccarelli, Amministratore Unico dell'AS Viterbese Calcio Srl, nonché, a titolo di responsabilità diretta, la medesima AS Viterbese Calcio Srl in ordine alle violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico. Nei termini assegnati, il Sig. Nunzio Majella e l'AS Viterbese Calcio Srl hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi degli odierni deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 15 (quindici) di squalifica a carico del Sig. Nunzio Majella; - anni 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Francesco Ceccarelli; - penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico dell'AS Viterbese Calcio Srl. É altresì comparso il difensore del Sig. Majella, il quale ha contestato il deferimento, si è riportato alle conclusioni delle memorie difensive, chiedendone l’accoglimento. La Commissione disciplinare nazionale esaminati gli atti osserva quanto segue. Con riferimento all'asserita mancata partecipazione del calciatore, Sig. Nunzio Majella, alle sedute di allenamento programmate dalla Società sportiva di appartenenza nel periodo compreso tra il 08/05/2012 e il 30/06/2012, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una evidente responsabilità disciplinare in capo all'atleta. Infatti, contrariamente a quanto da quest'ultimo assunto nelle proprie difese, non risponde al vero la circostanza per cui non vi sarebbe stata una tempestiva informazione
relativamente al calendario degli allenamenti approntato dall'AS Viterbese Calcio Srl, dovendosi, invece, attribuire piena efficacia e carattere di ufficialità a quanto comunicato verbalmente, in data 06/05/2012, da parte del Direttore Sportivo, Sig. Manfra, a tutti i componenti della rosa di prima squadra, e quindi anche al calciatore deferito. Al riguardo, il Sig. Manfra, nella sua qualità di Direttore Sportivo, ovvero di dirigente comunque operante nell'ambito societario con funzioni e mansioni di natura apicale, era stato espressamente delegato dal Presidente del sodalizio laziale a comunicare a tutti i calciatori che, nonostante la conclusione del campionato di Serie D, le sedute di allenamento avrebbero avuto luogo sino al termine della stagione sportiva (30/06/2012). Pertanto, a nulla rilevano sia il fatto che il Sig. Majella non avesse ottenuto riscontro alcuno al proprio fax del 09/05/2012 sia il mancato recapito della lettera raccomandata a.r. del 16/05/2012 comunque inviata dall'AS Viterbese Calcio Srl al proprio tesserato allo scopo di sollecitarne la partecipazioni agli allenamenti, sino a quel momento disertati nonostante la comunicazione del Sig. Manfra. Del resto, che le argomentazioni difensive del deferito non possano essere meritevoli del benché minimo credito e quindi di efficacia esimente, é testimoniato da una circostanza, significativamente rilevante e indicativa del non corretto comportamento tenuto dal Sig.
Majella. Ora, da parte ogni considerazione sulla singolare “condizione” posta da quest'ultimo alla Società sportiva di appartenenza, nel senso che egli avrebbe partecipato alle sedute di allenamento solo qualora avesse ottenuto al riguardo una comunicazione formulata per iscritto (rispetto a cui, in ogni caso, non incombeva alcun obbligo formale, nemmeno di natura negoziale, a carico della Società sportiva), deve essere rilevata la singolarità del fatto per cui il Sig. Majella, al momento e in occasione dell'invio alla Società sportiva di appartenenza della comunicazione fax del 09/05/2012 abbia omesso fornire qualsivoglia informazione circa la lamentata pubalgia da cui era affetto, peraltro certificata dal Dott. Luigi Ercolino proprio nella medesima data del 09/05/2012! Non v'é chi non veda come, invece, sarebbe stato di certo più corretto e logico da parte
del Sig. Majella, nel proprio interesse e soprattutto al fine di sottrarsi, in prospettiva, alla contestazione di eventuali addebiti disciplinari, informare l'AS Viterbese Calcio Srl in ordine alla superiore circostanza, potendo in tal senso adeguatamente giustificare la mancata partecipazione alle sedute di allenamento a causa del richiamato infortunio, quantomeno sino ad intervenuta guarigione. In definitiva, ritiene questa Commissione disciplinare nazionale che la specifica responsabilità disciplinare ascritta a carico del Sig. Majella, nei termini di cui all'atto di deferimento, alla luce delle chiare e dirimenti circostanze rappresentate, sussista integralmente Quanto, invece, alla individuata irregolare e illegittima pattuizione negoziale intervenuta tra il Sig. Majella e l'AS Viterbese Calcio Srl con riferimento all'accordo economico, non depositato, recante data 30/01/2012 (di importo pari a Euro 25.000,00), successivo a quello sottoscritto tra le medesime parti in data 16/11/2011 (di importo pari a Euro 15.000,00), questa Commissione disciplinare nazionale ritiene che alcuna violazione disciplinare possa essere ascritta in capo ai deferiti. Gli accordi de quibus, entrambi con data di decorrenza 16/12/2011 e data di scadenza 30/06/2012, quindi validi ed efficaci limitatamente a soli sei mesi con riferimento alla stagione sportiva 2011/2012, possono essere ragionevolmente considerati l'uno (quello con sottoscritto in data 30/01/2012) integrativo e sostitutivo dell'altro (quello sottoscritto in data 16/12/2011), come, del resto, assunto dalla difesa del Sig. Majella. In tema, l'art. 94 ter, comma 8, NOIF, prescrive che sono comunque vietati, nulli e privi di ogni efficacia gli accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle fissate in base a quanto prescritto dall'art 94 ter commi 2, 3, 4, 5 e 6, nel caso di specie, superiori alla somma annuale lorda di Euro 25.822,00 (art. 94 ter, comma 6, NOIF) alla quale i contraenti hanno inteso fare riferimento in sede di stipula dell'accordo negoziale. A ben osservare, quello sottoscritto dalle parti in data 30/01/2012, avendo ad oggetto la corresponsione di spettanze economiche convenute nei limiti di cui al predetto importo, è stato perfezionato in conformità di quanto espressamente prescritto dalla suindicata disciplina regolamentare, dovendosi detto accordo ritenere, pertanto, pienamente legittimo. La circostanza che esso non sia stato oggetto di formale deposito né da parte della Società sportiva né da parte del tesserato, non avrebbe avuto rilievo alcuno se non nei limiti di una evidente assenza di tutela giuridica, a livello endofederale, a beneficio del calciatore, nel caso in cui la compagine societaria di appartenenza non avesse provveduto ad adempiere integralmente le obbligazioni patrimoniali sulla medesima incombenti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in parziale accoglimento del deferimento, con specifico riferimento alle violazioni disciplinari riconducibili alla mancata partecipazione alle sedute di allenamento dell'AS Viterbese Calcio Srl, irroga a carico del Sig. Nunzio Majella la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre). Proscioglie dagli ulteriori addebiti rispettivamente ascritti il medesimo Sig. Nunzio Majella, il Sig. Francesco Ceccarelli, nonché l'AS Viterbese Calcio Srl.
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