F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BERETTA (all’epoca dei fatti calciatore della US Darfo Boario Srl), TULLIO TADEI (Dirigente della Società US Darfo Boario Srl), Società US DARFO BOARIO SRL e APD TORTONA VILLALVERNIA ▪ (nota n. 3734/417 pf12-13/AM/Seg del 19.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067 del 14 Febbraio 2013 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BERETTA (all’epoca dei fatti calciatore della US Darfo Boario Srl), TULLIO TADEI (Dirigente della Società US Darfo Boario Srl), Società US DARFO BOARIO SRL e APD TORTONA VILLALVERNIA ▪ (nota n. 3734/417 pf12-13/AM/Seg del 19.12.2012). Con provvedimento del 19 dicembre 2012, il Procuratore federale Vicario, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 20 novembre 2012 inviata dal Segretario della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, in relazione ad una irregolare posizione di tesseramento del calciatore Sig. Matteo Beretta, asseritamente già tesserato in forza all'APD Tortona Villavernia in occasione della disputa di ben quattro gare di Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D - Girone D) tra le fila dell'US Darfo Boario Srl, ovvero Darfo Boario-Voghera del 02/09/2012, Fersina-Darfo Boario del 09/09/2012, St Georgen-Darfo Boario del 16/09/2012 e Darfo Boario-Alzano Cene del 23/09/2012), ha deferito il predetto calciatore, il Sig. Tullio Tadei e, a titolo di responsabilità oggettiva, sia l'US Darfo Boario Srl che l'APD Tortona Villavernia. All’inizio della riunione odierna i Signori Matteo Beretta, Tullio Tadei e le Società US Darfo Boario Srl e APD Tortona Villalvernia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Matteo Beretta, Tullio Tadei e le Società US Darfo Boario Srl e APD Tortona Villalvernia, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Matteo Beretta, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Tullio Tadei, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Darfo Boario Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società APD Tortona Villalvernia, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Matteo Beretta, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; per il Sig. Tullio Tadei, sanzione della inibizione giorni 40 (quaranta); per la Società US Darfo Boario Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); per la Società APD Tortona Villalvernia, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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