F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 20 Febbraio 2013 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ROVIGO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3986/1053 pf11-12/SS/mg del 8.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 20 Febbraio 2013
(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ROVIGO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3986/1053 pf11-12/SS/mg del 8.1.2013).
Con atto indicato in epigrafe la Procura federale ha deferito la Società Rovigo Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tecnico, Sig. Simeoni Daniele, deferito dinanzi alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e 35 del Reg. Settore Tecnico per avere omesso il deposito al Dipartimento Interregionale della L.N.D. dell’accordo economico intercorso tra le parti.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
Nessuno è comparso per la Società deferita.
Rilevato che la Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico, con il CU n. 113 del 14.12.2012 ha prosciolto il Sig. Daniele Simeoni dall’addebito contestatogli, e pertanto allo stato vengono meno i presupposti dell’incolpazione ex art. 4, comma 2 C.G.S. in seno alla Società odierna deferita solo per la responsabilità oggettiva.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale preso atto del provvedimento di cui sopra, proscioglie la Società Rovigo Calcio Srl dall’addebito contestato.
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