F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Massimiliano CANIATO / A.S.D. GALLARALESE (95bis/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Massimiliano CANIATO / A.S.D. GALLARALESE (95bis/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 27/06/12, l'allenatore professionista di 2^ Ctg. Massimiliano Caniato, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della S. G. Gallaratese A.S.D., il pagamento dei ratei relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, di € 1.800,00 cadauno, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha, altresì, evidenzialo che questo Collegio Arbitrale nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 12/05/2012, ha deliberalo l'accoglimento del suo primo ricorso ingiungendo alla S.G. Gallaratese A.S.D. il pagamento di € 10.800,00 per ratei maturati a quella data, oltre ad € 90,00 per interessi equitativamente calcolali; il ricorrente ha, ancora, allegalo al ricorso; a- copia dell'accordo economico, sottoscritto in data 19/08/2011, con la S.G. Gallaratese A.S.D., partecipante al Campionalo Nazionale Dilettante (Serie D), per la stagione sportiva 2011/2012, in cui a stato stabilito in €. 18.000,00 il compenso annuo, suddiviso in €. 1.800,00 mensili, per allenare la I^ squadra; b- copia di richiesta emissione tessera di tecnico con la Società Gallaratese A.S.D. , datato 19/08/2011; c- lettera raccomandala, indirizzata alla Gallaratese A.S.D., con la quale, a seguito della decisione di questo Collegio del 12/05/2012, pubblicala sul C.U. n. 5, ha chiesto un incontro con la sopra citata società per trovare un accordo sul suo credilo. Il Segretario di questo Collegio ha, in precedenza, riscontrato l'avvenuto deposito del contralto presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D.- La Società convenuta pur essendo stata interessata dalla Segreteria di questo Collegio sul ricorso prodotto dall'allenatore Caniato, per la produzione di eventuali osservazioni scritte in contraddittorio, nulla ha comunicato, mostrando totale disinteresse al giudizio. Alla luce dei fatti sopra esposti e visto il Comunicato Ufficiale n. 5 del 12/05/2012, appare evidente il ricorso proposto dall'allenatore Caniato Massimiliano, relativamente ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, per un totale di € 7.200,00, a meritevole di accoglimento. Va, pertanto, riconosciuta al ricorrente la corresponsione della somma di E. 7.200,00, per ratei scaduti e relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, oltre ad E. 120,00 per interessi di mora equitativamente calcolali, per un totale di E. 7.320,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso prodotto dall'allenatore professionista di 2^ Ctg. Massimiliano Caniato contro la Società G.S. Gallaratese A.S.D., fa obbligo a quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di E. 7.200,00, oltre ad C. 120,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto indicato nell'accordo sottoscritto il 19/08/2011, per un totale di € 7.320,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del C.G.S.
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